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Congedo e bonus figli al raddoppio, astensione senza indennità

di Barbara Weisz

Pubblicato 22 Maggio 2020
Aggiornato 12 Giugno 2020 07:26

Congedo Covid per 30 giorni con retribuzione al 50%, astensione senza indennità fino a riapertura scuole, bonus baby sitter potenziato: Dl Rilancio.

Congedo parentale Covid 19 prolungato, astensione non retribuita fino a riapertura scuole, bonus baby sitter raddoppiato e utilizzabile anche per centri estivi e strutture ricreative (dettagliate nella norma): sono le principali novità in materia di conciliazione lavoro famiglia ai tempi del Coronavirus inserite nel dl Rilancio (articolo 72 del dl 34/2020).

Congedo straordinario

Il congedo parentale con causale Covid sale a complessivi 30 giorni (prima erano 15) sempre retribuito al 50% e coperto da contribuzione figurativa, utilizzabile dai dipendenti genitori con figli fino a 12 anni, dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020 (riconosciuto anche agli iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS). I 30 giorni possono non essere consecutivi ma non è prevista frazionabilità a ore. I 30 giorni sono aggiuntivi rispetto ai sei mesi ordinari di congedo facoltativo (dlgs 151/2001).

In generale, le regole restano le stesse del Cura Italia: non si può utilizzare questo congedo se nel nucleo familiare c’è un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Astensione non retribuita

dipendenti del privato di figli fino a 16 anni possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di chiusura delle scuole: in questo caso, non percepiscono retribuzione ma mantengono il posto di lavoro. Il dl 18/2020 (Cura Italia) lo prevedeva solo nel caso di figli fra 12 e 16 anni, mentre la nuova formulazione generalizza il diritto ai genitori con figli fino a 16 anni. Attenzione: questo congedo è riconosciuto in aggiunta ai 30 giorni retribuiti al 50%. Quindi, i genitori lavoratori dipendenti che hanno figli fino a 12 anni possono prima utilizzare i 30 giorni di congedo parentale straordinario retribuito al 50%, e successivamente stare a casa in congedo non retribuito fino a quando non riaprono le scuole, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro e con divieto di licenziamento. Se invece il figlio è fra i 12 e i 16 anni, si può utilizzare solo il congedo non retribuito.

=> Congedi Covid 19 e ammortizzatori: precedenze e compatibilità

Bonus baby sitting

Il bonus baby sitter passa da 600 a 1.200 euro (e da mille a 2mila euro per medici, infermieri, e dipendenti della sanità). E può essere usato per anche per l’iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Questo bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 232/2016, come modificato dalla manovra 2020.