Tratto dallo speciale:

Bonus energia Terzo Settore: importi e regole

di Teresa Barone

In GU le regole per l'accesso al Bonus energia concesso agli enti del Terzo Settore: domande attraverso la piattaforma web dedicata entro l'estate.

Con la pubblicazione in GU del Decreto 8 febbraio 2023, il Governo compie un passo avanti per rendere concreto l’annunciato Bonus energia anche per gli Enti del Terzo Settore.

Si tratta del bonus previsto dall’articolo 8 del Decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175).

Bonus Energia Terzo Settore

Al contributo straordinario di cui al Dl Aiuti ter, in riferimento agli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stanziato 100 milioni di euro.

I fondi copriranno i bonus erogati, proporzionalmente agli incrementi, per i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia e gas naturale in bolletta nei primi tre trimestri del 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021.

Come e quando fare domanda

Determinate in collaborazione con il Ministero del Lavoro e il Ministro per le Disabilità, le indicazioni tecniche del provvedimenti fanno riferimento all’avvio di una piattaforma web realizzata allo scopo, che sarà gestita da Invitalia, la cui attivazione è prevista entro l’estate.

Sarà possibile inviare le richieste di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma e per i successivi 30 giorni, registrandosi con SPID, CIE o CNS.

Quanto spetta per gli Enti iscritti al RUNTS

Le domande potranno essere presentate per ottenere il contributo energia, finalizzato a coprire i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia e gas naturale nei primi tre trimestri del 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021.

Non spetta il contributo se la percentuale di incremento del costo in bolletta è inferiore al 20%. Se invece il costo supera tale soglia, il decreto riporta le percentuali di incremento dei costi e le relative aliquote da applicare alla liquidazione del contributo, secondo questa tabella:

Come si calcola il contributo energia

Nel caso di fatture riferibili ai periodi non rientranti in quelli per i quali è riconosciuto il contributo, la quantificazione del costo avviene secondo il seguente calcolo:

importo totale fattura al netto IVA /numero totale dei giorni ricompresi della fattura * numero di giorni rientranti nel periodo utile.

  • Il contributo per il fondo di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) e b) è erogabile fino a un massimo di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente.
  • Il contributo per il fondo di cui all’art. 2 comma 1 lettera c) è erogabile nella misura massima di 30.000 euro per ogni richiedente.