APe Social Caregiver con dimora temporanea

Risposta di Barbara Weisz

6 Marzo 2018 09:00

Michelangelo chiede:

Ho presentato domanda per APE Social (disoccupato) perchè assisto mia moglie invalida all’85%. La domanda è stata rigettata in quanto la mia residenza era diversa, pur convivendo. In data 3 gennaio il Patronato inoltrava domanda di riesame allegando autocertificazione della convivenza ma vi è stato nuovo rigettato in quanto non convivente. Da un vostro articolo avevo letto che non era indispensabile avere la stessa residenza e bastava la convivenza autocertificata. Come mi devo comportare?

Confermo che non è necessario avere la convivenza anagrafica, ma ci vuole la dimora temporanea. In pratica, è possibile risultare conviventi del disabile ai fini della concessione dell’APe sociale pur mantenendo la residenza anagrafica in un altro posto, ma in questo caso bisogna iscriversi allo “schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/89”. Questo consente di risultare conviventi del parente a cui si presta assistenza pur avendo la residenza in un’altra abitazione.

Basta un’autocertificazione per dichiarare il possesso del requisito. Lo chiarisce ulteriormente la circolare INPS 33/2018, che fornisce una serie di nuove indicazioni per l’accesso all’APe sociale 2018 in considerazione delle novità previste dalla manovra di quest’anno, che fra le altre cose ha esteso la platea dei caregiver a parenti e affini di secondo grado in presenza di determinate condizioni.

Ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si legge:

si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Quindi, deve sussistere o la residenza anagrafica o la dimora temporanea, per dimostrare le quali basta un’autocertificazione. Come vede, viene ricompreso anche il caso in cui il parente viva nel medesimo stabile, anche se non nello stesso appartamento.

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Risposta di Barbara Weisz