Pensata per favorire le Pmi, l’esigibilità differita dell’imposta a valore aggiunto, meglio nota come IVA per cassa, è una delle più interessanti misure introdotte con il Dl anticrisi 185/2008. Facoltativa ma di forte utilità, contiene l’esborso immediato di tasse per attendere l’effettiva riscossione dei crediti in fattura prima di doverne pagare gli oneri fiscali.
In realtà, è bastato ampliare la lista dei soggetti ammessi alla deroga prevista dal DPR 633/72, secondo cui l’imposta sulla cessione di beni e prestazioni di servizi sarebbe esigibile all’atto del pagamento dei corrispettivi per le cessioni a organi statali, enti pubblici, consorzi, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università ed enti scientifici, USL, enti ospedalieri, di ricovero e assistenza, beneficenza e previdenza.
Affinché una fattura possa beneficiare di tali privilegi è importante che nella stessa sia indicata l’annotazione che si tratta di operazione con IVA a esigibilità differita e l’indicazione dell’articolo 7 del Dl n. 185/2008, convertito dalla Legge n.2/2009. Da ciò si deduce che è facoltà dell’impresa venditrice scegliere se emettere fattura con IVA a esigibilità differita o immediata.
A farne le spese saranno l’area gestionale dell’impresa (che dovrà inevitabilmente pianificare nuove procedure organizzative) e l’area informatica (che dovrà programmare nuovi software che rispondano correttamente a questa nuova esigenza).
Si può sveltire il tutto con un semplice foglio di calcolo che, oltre a tenere evidenza delle fatture emesse e degli incassi ricevuti, compila in automatico il report del debito IVA (contabilmente può essere interpretato come il mastrino dell’IVA c/vendite) nei confronti dell’Erario.
Dal punto di vista contabile, pertanto, il cedente o prestatore sarà tenuto a contabilizzare l’imposta solo quando riceverà il pagamento della fattura. Ad ogni modo, le imprese non sono tenute ad adottare un solo regime ma possono gestirli liberamente entrambi.
La misura vale per le imprese che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a duecentomila euro. Il tutto, purché il committente non sia un privato.
Ovviamente non è possibile applicare il principio alle imprese che adottano il meccanismo del reverse charge, procedura gestionale ormai consolidata che prevede l’applicazione dell’inversione contabile.
Non si riesce a scaricare l’esempio …
non si riesce a scaricare l’esempio.
potete inviarmelo via e.mail?
grazie
ing. corioni riccardo
ricorion@libero.it
Non si riesce a scaricare l’esempio
Mi associo all’ing. Corioni, visto che non si riece a scaricare l’esempio mi farebbe piacere se poteste inviarmelo tramite e-mail oppure indicarmi un link da cui l’esempio possa essere scaricato.
Grazie
Con cordialità
F-Th. Sommer
Ma li leggete i commenti ?
Per cortesia potete dare una risposta ?
Grazie.
Anche per me e la stessa cosa se qualcuno a breve sa qualcosa se gentilmente puo inviarmelo tramite e-mail
Grazie
la mia e-mail carlotridente@alice.it
Mi associo anch’io all’ing. Corioni,Marco, non rieco a scaricare l’esempio mi farebbe piacere se poteste inviarmelo tramite e-mail.
Grazie
Saluti
Il link nell’articolo ora risulta funzionante (http://www.pmi.it/file/contenuti/005232/esempio.zip)-
A tutti coloro che lo hanno richiesto, arriverà anche una email con il file a stretto giro.
Ci scusiamo per l’inconveniente.
Redazione PMI.it.