Il contratto di appalto

di Cristina Liberti

Pubblicato 30 Marzo 2007
Aggiornato 1 Dicembre 2014 04:14

Le norme, le obbligazioni e le particolarità del contratto d'appalto

Il Codice civile tratta del contratto di appalto nel Libro IV, Titolo III, Capo VII, artt. da 1655 a 1677. La più accreditata dottrina fa rientrare l’appalto nella categoria dei rapporti giuridici di lavoro, accanto al contratto d’opera (art. 2222 c.c.) ed al rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.).

Nell’ambito di questa categoria vengono sottolineati il carattere peculiare dell’appalto, quale tipico contratto di risultato, e la sua collocazione tra i rapporti giuridici di diritto commerciale. L’art. 1655 c.c. recita:

«l’appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro».

L’appaltatore deve necessariamente essere un imprenditore commerciale ai sensi dell’art. 2082, c.c. oppure disporre di una organizzazione di tipo imprenditoriale.

Occorre, in primo luogo, tenere ben distinti il contratto di appalto dal contratto d’opera.

L’art. 2222 c.c., intitolato appunto “contratto d’opera” stabilisce che è prestatore d’opera colui che si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un’opera od un servizio con il lavoro prevalentemente proprio o dei familiari.

L’appaltatore e il prestatore d’opera, dunque, organizzano autonomamente ed a proprio rischio l’attività che svolgono. Tuttavia i due contratti si distinguono per il tipo di organizzazione:

  • tipicamente imprenditoriale nel contratto di appalto,
  • prevalentemente basata sl lavoro personale dell’imprenditore e dei suoi familiari nel contratto d’opera.

Il contratto di appalto è il contratto tipo generalmente utilizzato nella grande e media impresa, mentre il contratto d’opera trova, invece, applicazione per il professionista.

Ad accoumunare i due tipi contrattuali è dunque l’autonomia nella organizzazione del lavoro che li differenzia invece da rapporti di lavoro subordinato, nei quali il prestatore di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale, o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Particolarità del contratto di appalto

Nel contratto di appalto l’art. 1658 c.c. prevede che la materia, se non diversamente sancito dalla convenzione o dagli usi, deve essere fornita dall’appaltatore.

Nella vendita è previsto che il rischio per la perdita della cosa di regola passa in capo all’acquirente dal momento della stipula del contratto.

La garanzia per vizi (art. 1490 c.c.) o mancanza di qualità (art. 1497 c.c.) sono soggette a decadere se il compratore non provvede alla denuncia relativa entro otto giorni dalla scoperta o a prescriversi entro l’anno dalla consegna (art. 1495, c.c.)

I vizi sono le imperfezioni della cosa che incidono sulla oggettiva utilizzabilità, oppure sul suo valore diminuendolo in modo apprezzabile.

È necessario che il vizio sia preesistente alla vendita (se successivo, infatti, darà luogo solo all’inesatto adempimento) e che la prova della sua esistenza e della sua entità sia data dallo stesso compratore che lamenta il vizio.

Al vizio vengono equiparate la mancanza di qualità della cosa o la consegna di una cosa per un’altra (c.d. aliud pro alio).

Nota: Nel contratto d’opera la responsabilità per vizi occulti conosce il duplice termine di otto giorni per la denuncia e di un anno dalla consegna dell’opera per l’esercizio dell’azione.

Gli aspetti della disciplina prevista dal codice civile sono, in primo luogo, l’autonomia dell’appaltatore nell’organizzazione del lavoro. Corollario di tale principio, ad esempio negli appalti di natura edile, è che il cosiddetto rischio del cantiere grava sull’appaltatore, dunque, salvi particolari casi di malaccorta scelta dell’impresa da parte del committente, quest’ultimo rimane esente da responsabilità per sinistri che possono accadere durante la esecuzione dei lavori, salvo i casi previsti dal D.Lgs. 14-08-1996 n. 494.

Ovviamente il principio dell’autonomia dell’appaltatore non vale solo nell’ambito degli appalti di opere edili ma si configura in ogni tipologia contrattuale ove si instauri un rapporto di carattere personale tra un soggetto (dotato di organizzazione e di mezzi necessari) che realizza l’opera commissionatagli da un committente, ovvero da colui che gli affida l’opera, od il servizio, perché non è nelle possibilità di realizzarlo da sé.

Il contratto di appalto può esplicitarsi in diverse maniere a seconda del tipo di opera che viene commissionata. L’appaltatore può svolgere l’opera in completa autonomia, avvalendosi dunque di suoi esclusivi mezzi, od il alternativa, potrà a sua volta avvalersi di altri soggetti. In tal caso la responsabilità nei confronti del committente rimane sempre dell’appaltatore perché in buona sostanza il rapporto giuridico che si instaura con il contratto di appalto è sempre quello tra l’appaltatore e committente.

Il punto merita però una importante precisazione. L’art. 1656 c.c. intitolato “subappalto” dispone che «l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è autorizzato dal committente».

La necessità che il subappalto sia autorizzato dal committente è giustificata dall’esigenza di tutelare l’interesse del committente stesso a che i lavori non vadano materialmente eseguiti da altra impresa senza il suo assenso. In mancanza dell’autorizzazione del committente il contributo del subappalto è nullo e tale nullità può essere fatta valere dal committente.

Altra caratteristica del contratto di appalto è l’assenza di una particolare forma per la stipula del contratto. Infatti, non è prevista alcuna forma speciale per la stipula dei contratti di appalto: le parti possono quindi concludere dette convenzioni solo verbalmente, anche se nella pratica si fa quasi esclusivo ricorso alla forma scritta, soprattutto per i rapporti di maggior contenuto economico.

Il committente

Secondo le disposizioni di legge il committente può apportare variazioni al progetto ed ottenere così variazioni della opera. Gli artt. 1659, 1660 e 1661 c.c. trattano delle variazioni dell’opera, distinguendo i vari casi a seconda che le variazioni siano concordate tra le parti, siano rese necessarie da circostanze obbiettive o siano ordinate dal committente.

In dette norme il legislatore ha contemperato l’interesse del committente di apportare modifiche all’opera in contratto per necessità o anche per mero piacere, e l’interesse dell’appaltatore di non vedere modificare l’oggetto della propria obbligazione in modo tale da mettere in difficoltà la propria organizzazione o da rendere meno conveniente il contratto già stipulato.

Il recesso

Il committente può inoltre recedere unilateralmente in quanto il legislatore considera che il committente sia l’unico interessato all’esecuzione dell’opera, mentre l’appaltatore dovrebbe unicamente mirare alla remunerazione in denaro. Per tale motivo l’art. 1671 c.c. consente il recesso unilaterale del committente, il quale unicamente tenuto a tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Il committente, da ultimo, ha diritto di verificare l’opera nel corso dei lavori: l’art. 1662 c.c., infatti, prevede tale diritto a favore del committente e implicitamente obbliga l’appaltatore a consentire le ispezioni ed i controlli durante lo svolgimento dei lavori, che naturalmente dovranno avvenire a spese del committente e senza intralciare l’esecuzione dell’opera. Se viene constatato che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto o a regola d’arte, il committente può imporre un termine entro il quale l’appaltatore deve conformarsi a tali condizioni. Decorso il termine inutilmente, può risolvere il contratto per inadempimento.

Per legge (art. 1657 c.c.) il prezzo dell’appalto, se non è stabilito dalle parti, può essere determinato facendo ricorso alle tariffe, se esistenti o diversamente, viene fissato dal giudice. Di solito le parti stabiliscono il prezzo o in modo unitario e invariabile per tutta l’opera (differenza tra appalto a forfait o a corpo) o stabilendo i prezzi unitari per ciascun tipo di lavoro o di intervento (appalto a misura) oppure, più raramente, stabilendo altri criteri che tengono conto della quantità di lavoro impiegata dall’appaltatore (es. appalto ad ore). Nell’appalto a forfait le eventuali variazioni concordate dell’opera non danno luogo ad incremento del corrispettivo, salva diversa pattuizione (art. 1659 c.c.).

Il rischio che l’opera risulti più onerosa per effetto di circostanze sopravvenute nel corso dei lavori grava di regola sull’appaltatore. Solo se i maggiori oneri dipendono da imprevedibili aumenti del costo dei materiali o della manodopera, l’appaltatore può chiedere la revisione del prezzo, e solo limitatamente alla parte di aumento che eccede il decimo del corrispettivo già convenuto.

La norma di cui all’art. 1664 codice civile è derogabile, nel senso che le parti possono accordarsi di porre interamente a carico dell’appaltatore il rischio derivante dalla sopravvenuta maggiorazione dei costi. Il Codice civile (art. 1664) contempla un eguale meccanismo di revisione anche in riferimento ad una minore onerosità dell’opera, ma per ovvie considerazioni tali casi non trovano frequenti applicazioni nella pratica.

Quando l’appaltatore ha ultimato l’opera e vuole essere pagato dal committente, quest’ultimo è tenuto a procedere alla verifica della medesima e, ove ne ricorrano i presupposti, alla sua accettazione. Con l’accettazione viene meno la possibilità di protestare per le difformità e per i vizi palesi o riconoscibili e si realizza il diritto dell’appaltatore di pretendere il pagamento del corrispettivo.

Garanzie

Al committente è dovuta la garanzia per i vizi occulti, o taciuti in malafede dall’appaltatore, il quale sarà tenuto alla eliminazione dei vizi o alla riduzione del prezzo proporzionalmente alla gravità dei vizi lamentati. L’azione si prescrive entro il termine di due anni dalla consegna dell’opera e il Committente per poterla esercitare, è tenuto a denunciare i vizi all’appaltatore entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro scoperta.

Nel caso particolare in cui l’opera in questione fosse un edificio o immobile destinato a lunga durata, il l’appaltatore è tenuto a provvedere il risarcimento del danno se, entro il decennio dal suo compimento, l’opera rovina in tutto o in parte o presenti pericolo di rovina o gravi difetti.

L’art. 1669 c.c. non limita in realtà il contenuto dell’azione al solo risarcimento del danno. Secondo alcune decisioni, pertanto rimane nella possibilità dell’attore di scegliere fra la domanda intesa ad ottenere l’equivalente pecuniario del danno, commisurato al costo delle opere necessarie per eliminare i difetti, oppure la condanna dell’appaltatore alla eliminazione diretta dei medesimi.