IRAP e imprese: il Fisco spiega come determinare l’imponibile

di Noemi Ricci

27 Maggio 2009 14:40

L'Agenzia delle Entrate risponde ai molti quesiti posti dalle associazioni di categoria in merito alle nuove modalità di determinazione della base imponibile IRAP per società di capitali, assicurazioni e banche

Per il calcolo della base imponibile IRAP, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti alle imprese, con la circolare n. 27/E del 26 maggio che fa riferimento alla Finanziaria 2008 – Legge n.244/2007, articolo 1, commi 50 e 51 – e che risponde ai questi posti in materia da società di capitali, imprese assicurative, istituti di credito ed enti finanziari, formulati dalle associazioni di categoria.

Ai fini IRAP le società devono tenere conto anche di eventuali plusvalenze e minusvalenze da cessione di beni strumentali e non solo delle plus e minusvalenze relative ai beni patrimoniali.

Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda, essendo questa un’operazione che continua a generare componenti straordinarie irrilevanti per la determinazione dell’imponibile IRAP.

Continuano a essere deducibili i costi sostenuti dall’azienda per l’acquisto di beni e servizi per i dipendenti finalizzati allo svolgimento dell’attività lavorativa di impresa, purchè non compongano la retribuzione lorda del dipendente.

In caso di ammortamenti dei beni materiali non dedotti sotto la vecchia disciplina, in quanto eccedenti il limite fiscalmente ammesso, le quote possono essere dedotte a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si conclude l’ammortamento contabile, sempre entro i previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione, infine, le modifiche sono finalizzate alla semplificazione delle modalità di determinazione della base imponibile IRAP. Pertanto, i risultati dei conti tecnici (del ramo Vita e ramo Danni) non vanno epurati dalle quote di utili degli investimenti, proprio per la complessità di tale calcolo.