Il patto di non concorrenza tra impresa e lavoratore

Il patto di non concorrenza tra impresa e lavoratore

di Roberto Grementieri

venerdì 13 febbraio 2009

Oltre la correttezza professionale: analisi del patto di non concorrenza tra impresa e lavoratore subordinato e parasubordinato

Secondo l'orientamento oggi prevalente, sono validi anche i patti estesi a tutto il territorio nazionale o comunitario se non pregiudicano professionalità, diritti al lavoro e retribuzione sufficiente (Cass. n. 13282/2003).

Per la validità del patto di non concorrenza il compenso pattuito deve avere il carattere della congruità in relazione alla attività lavorativa sacrificata.

L’articolo 2125 c.c. lascia alle parti la più ampia autonomia nella determinazione del quantum e del quomodo del versamento del corrispettivo dovuto al dipendente, senza limiti minimi o criteri di liquidazione. La percezione del compenso può avvenire prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro, anche sotto forma di percentuale sulla retribuzione, a rate mensili per tutto il periodo di vigenza del patto, o in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto.

Ricordiamo che il corrispettivo può consistere anche nella remissione di un debito che sfugge al divieto di compensazione a causa della diversa natura e funzione del patto rispetto al contratto di lavoro (Cass. n. 6618/1987).

Ai fini di un giudizio concreto sulla congruità del compenso si deve tenere presente: misura della retribuzione, estensione territoriale del divieto, professionalità del dipendente e attività lavorativa sacrificata.

E' nullo, pertanto, il patto di non concorrenza in presenza di una oggettiva estrema modestia del corrispettivo e estensione del sacrificio della professionalità, con conseguenti ridotte opportunità lavorative.

Si discute in giurisprudenza sulla validità delle clausole mediante le quali si riserva al datore di lavoro la facoltà di vincolare o meno il lavoratore al patto stesso. La clausola che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di recedere unilateralmente dal patto in qualsiasi momento è considerata valida purché la facoltà di recesso sia limitata al periodo antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 1968/1980).

La violazione del patto costituisce inadempimento contrattuale e legittima in primo luogo le richieste di adempimento o di risoluzione del contratto e/o di risarcimento del danno. Sono però fin troppo evidenti le difficoltà insite nella quantificazione del danno, soprattutto nel caso in cui la violazione del patto si realizzi mediante lo svolgimento di lavoro subordinato a favore di imprese concorrenti, essendo frequente l'assunzione da parte del nuovo datore di lavoro dell'impegno a sostenere i costi dell'eventuale risarcimento.

Per queste ragioni è frequente (e caldamente consigliato) l'inserimento di clausole penali, considerato secondo unanime valutazione legittimo, salva la facoltà del giudice di ridurre, anche d'ufficio, l'entità qualora siano di importo eccessivo.

Infine, nel caso in cui il patto sia dichiarato nullo, il datore di lavoro può esercitare, nei limiti della prescrizione decennale, l'azione di ripetizione delle somme corrisposte al lavoratore.


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  • Chiaro, anche se molto conciso, tranne un aspetto: il datore di lavoro quando deve pagare quanto pattuito? In altri termini: è possibile/corretto che il corrispettivo ancora spettante venga pagato con rate semestrali? O magari alla scedenza del periodo? E in tal caso il lavoratore è sempre vincolato al patto, o la mancanza del pagamento costituisce violazione degli obblighi assunti dal datore?
    Grazie
    af

    scritto da alfonso fronda - lunedì 4 maggio 2009 alle ore 9.08
  • il corrispettivo puo essere pagato prima durante e dopo la conclusione del rapporto di lavoro salvo accordi particolari tra le parti ma la mancata corresponsione della cifra a suo tempo pattuita é una violazione grave nei confronti del dipendente che a sua volta provoca una giusta causa(mancato corrispattivo) a favore del dipendente che ai termini di legge rende nullo il patto di non concorrenza.

    scritto da desi - venerdì 15 maggio 2009 alle ore 11.36
  • in caso di violazione da parte del dipendente, se il corrispettivo era mensile e versato in busta paga, questi dovrà restituire tutto quanto è stato versato dal datore di lavoro (compresi contributi etc) o solo il netto effettivamente percepito ?

    scritto da alessandro g. - mercoledì 27 maggio 2009 alle ore 12.18
  • In quale percentuale indicativa deve essere aumentato lo stipendio al lavoratore a cui viene richiesto il patto di non concorrenza? Es. 15 % dello stipendio in aggiunta al mese... Grazie.

    scritto da Sabtina - mercoledì 29 luglio 2009 alle ore 17.08
  • Poniamo il caso: cesso un rapporto di lavoro in qualità di dipendente e divento poi socio o Amministratore di un'Azienda analoga a quella presso cui precedentemente ero dipendente, e che svolge pertanto attività in palese concorrenza con essa. Si precisa che, cessato il mio precedente rapporto di lavoro, non risulta nessun altro accordo scritto col l'ex Titolare. La Legge considera illegittimo il mio atteggiamento o tutto ciò rientra nella liceità? Grazie anticipatamente per l'attenzione e per la futura risposta.

    scritto da Mauro - mercoledì 9 giugno 2010 alle ore 11.56
  • Io ho firmato un patto di non concorrenza al momento del contratto con l'azienda in cui lavoro ,oramai sono 2 anni e non risulta ancora in busta paga, la voce e la tariffa , l'ufficio amministrazione mi ha chiesto la copia del patto e mi ha detto che dal mese prossimo lo troverò scritto in busta paga e la tariffa rientre nel superminimo, la mia domanda è questa:è vero che rientra nel superminimo oppure deve essere distinta?e perciò erogato a parte?Vi ringrazio anticipatamente per il vostro interesse ed eventuale risposta.

    scritto da Massimiliano - domenica 27 giugno 2010 alle ore 18.01
  • Massimiliano, per rispondere occorre necessariamente guardare il tuo contratto, altrimenti nessuna risposta puo' essere considerata corretta.

    scritto da Roberto - domenica 27 giugno 2010 alle ore 18.05
  • Mauro, alcuna giurisprudenza ritiene il comportamento dell'ex dipendente che diventa amministratore di una società in concorrenza sia illegittimo; diverso per la qualita' di socio. Comunque ti lascio il mio indirizzo di posta elettronica cosi' mi puoi contattare in privato.

    scritto da Roberto Grementieri - domenica 27 giugno 2010 alle ore 18.07
  • buonasera, vorrei valutare questa situazione: lavoro come dipendente per una societá di consulenza. Vorrei chiudere il rapporto e aprire una societá che offre lo stesso servizio. Non ho mai firmato alcun patto di non concorrenza. Pensa che possa esserci qualche limitazione o impedimento? Grazie per il suo interessamento e risposta.

    scritto da Gianluca - mercoledì 14 luglio 2010 alle ore 8.45
  • Caro Gianluca, per rispondere alla Sua domanda avrei bisogno di chiederLe alcune informazioni aggiuntive. Se è ancora interessato potrà contattarmi al mio indirizzo di posta elettronica roberto.grementieri@gmail.com.

    scritto da Roberto Grementieri - sabato 17 luglio 2010 alle ore 15.23
  • salve, devo firmare un contratto unitamente al patto di non concorrenza. allora prima domanda....il corrispettivo (nel mio caso 76 euro su circa 1.000 di stipendio netto) è valido? soprattutto un importo cosi basso è valido se esteso a tutto il territorio nazionale e ai clienti? come viene calcolato il corrispettivo? inoltre se il corrispettivo mi viene erogato mensilmente in busta paga, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'ex titolare dovrà continuare a versare per i 3 anni successivi alla cessazione l'indenizzo oppure termina tale erogazione? vale sia in caso di dimissioni volontarie che in caso di licenziamento? grazie in anticipo!!

    scritto da stefania - martedì 20 luglio 2010 alle ore 8.51
  • buongiorno, nel 2005 sono stato assunto con contratto a termine rinnovato poi di 6 mesi (circa non ricordo bene). Mansione svolta funzionario di vendita. Mi fecero firmare subito un patto di non concorrenza. Nella busta paga però mi sembra che non ci sia nessun corrispettivo pagato per il patto di non concorrenza. Settembre 2006 ho aperto una copisteria e a giugno 2008 l'azienda mi ha ricontattato e mi ha riassunto con contratto a tempo indetermintato. Non mi hanno fatto rifirmare nessun patto di non concorrenza... sencondo lei il primo ha sempre valore oppure no? nell'attuale busta paga la voce "patto no conc" non riporta nessun corrispettivo. la ringrazio anticipatamente

    scritto da stefano - venerdì 23 luglio 2010 alle ore 8.51
  • Si Gianluca, ci potrebbero essere delle limitazioni. Purtroppo, pero', con le informazioni che mi ha dato non riesco a darti una risposta piu' precisa. Se vuoi puoi' contattarmi al mio indirizzo di posta elettronica roberto.grementieri@gmail.com

    scritto da Roberto Grementieri - sabato 24 luglio 2010 alle ore 17.59
  • Le medesime considerazioni vanno fatte per stefania e stefano, contattatemi in privato e faro' il possibile per darVi una risposta. roberto.grementieri@gmail.com

    scritto da Roberto Grementieri - sabato 24 luglio 2010 alle ore 18.01
  • salve,sul mio "patto di non concorrenza" non è specificata in nessun punto la zona di competenza,volevo chiedere se il patto è da ritenersi nullo visto che non mi dà limitazioni di zona.
    Un mio amico avvocato mi ha detto che è nullo!!!
    é possibile????
    attendo risposta
    grazie
    p.s se ha bisogno posso anche mandargli il patto via e-mail.

    scritto da raffaele - lunedì 30 agosto 2010 alle ore 8.58
  • Si, sarebbe meglio veere il patto.
    Il mio indirizzo di posta elettronica è roberto.grementieri@gmail.com

    scritto da Roberto Grementieri - lunedì 30 agosto 2010 alle ore 9.25
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