Oltre la correttezza professionale: analisi del patto di non concorrenza tra impresa e lavoratore subordinato e parasubordinato
Secondo l'orientamento oggi prevalente, sono validi anche i patti estesi a tutto il territorio nazionale o comunitario se non pregiudicano professionalità, diritti al lavoro e retribuzione sufficiente (Cass. n. 13282/2003).
Per la validità del patto di non concorrenza il compenso pattuito deve avere il carattere della congruità in relazione alla attività lavorativa sacrificata.
L’articolo 2125 c.c. lascia alle parti la più ampia autonomia nella determinazione del quantum e del quomodo del versamento del corrispettivo dovuto al dipendente, senza limiti minimi o criteri di liquidazione. La percezione del compenso può avvenire prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro, anche sotto forma di percentuale sulla retribuzione, a rate mensili per tutto il periodo di vigenza del patto, o in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto.
Ricordiamo che il corrispettivo può consistere anche nella remissione di un debito che sfugge al divieto di compensazione a causa della diversa natura e funzione del patto rispetto al contratto di lavoro (Cass. n. 6618/1987).
Ai fini di un giudizio concreto sulla congruità del compenso si deve tenere presente: misura della retribuzione, estensione territoriale del divieto, professionalità del dipendente e attività lavorativa sacrificata.
E' nullo, pertanto, il patto di non concorrenza in presenza di una oggettiva estrema modestia del corrispettivo e estensione del sacrificio della professionalità, con conseguenti ridotte opportunità lavorative.
Si discute in giurisprudenza sulla validità delle clausole mediante le quali si riserva al datore di lavoro la facoltà di vincolare o meno il lavoratore al patto stesso. La clausola che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di recedere unilateralmente dal patto in qualsiasi momento è considerata valida purché la facoltà di recesso sia limitata al periodo antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 1968/1980).
La violazione del patto costituisce inadempimento contrattuale e legittima in primo luogo le richieste di adempimento o di risoluzione del contratto e/o di risarcimento del danno. Sono però fin troppo evidenti le difficoltà insite nella quantificazione del danno, soprattutto nel caso in cui la violazione del patto si realizzi mediante lo svolgimento di lavoro subordinato a favore di imprese concorrenti, essendo frequente l'assunzione da parte del nuovo datore di lavoro dell'impegno a sostenere i costi dell'eventuale risarcimento.
Per queste ragioni è frequente (e caldamente consigliato) l'inserimento di clausole penali, considerato secondo unanime valutazione legittimo, salva la facoltà del giudice di ridurre, anche d'ufficio, l'entità qualora siano di importo eccessivo.
Infine, nel caso in cui il patto sia dichiarato nullo, il datore di lavoro può esercitare, nei limiti della prescrizione decennale, l'azione di ripetizione delle somme corrisposte al lavoratore.