Il patto di non concorrenza tra impresa e lavoratore

Il patto di non concorrenza tra impresa e lavoratore

di Roberto Grementieri

venerdì 13 febbraio 2009

Oltre la correttezza professionale: analisi del patto di non concorrenza tra impresa e lavoratore subordinato e parasubordinato

Secondo l'orientamento oggi prevalente, sono validi anche i patti estesi a tutto il territorio nazionale o comunitario se non pregiudicano professionalità, diritti al lavoro e retribuzione sufficiente (Cass. n. 13282/2003).

Per la validità del patto di non concorrenza il compenso pattuito deve avere il carattere della congruità in relazione alla attività lavorativa sacrificata.

L’articolo 2125 c.c. lascia alle parti la più ampia autonomia nella determinazione del quantum e del quomodo del versamento del corrispettivo dovuto al dipendente, senza limiti minimi o criteri di liquidazione. La percezione del compenso può avvenire prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro, anche sotto forma di percentuale sulla retribuzione, a rate mensili per tutto il periodo di vigenza del patto, o in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto.

Ricordiamo che il corrispettivo può consistere anche nella remissione di un debito che sfugge al divieto di compensazione a causa della diversa natura e funzione del patto rispetto al contratto di lavoro (Cass. n. 6618/1987).

Ai fini di un giudizio concreto sulla congruità del compenso si deve tenere presente: misura della retribuzione, estensione territoriale del divieto, professionalità del dipendente e attività lavorativa sacrificata.

E' nullo, pertanto, il patto di non concorrenza in presenza di una oggettiva estrema modestia del corrispettivo e estensione del sacrificio della professionalità, con conseguenti ridotte opportunità lavorative.

Si discute in giurisprudenza sulla validità delle clausole mediante le quali si riserva al datore di lavoro la facoltà di vincolare o meno il lavoratore al patto stesso. La clausola che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di recedere unilateralmente dal patto in qualsiasi momento è considerata valida purché la facoltà di recesso sia limitata al periodo antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 1968/1980).

La violazione del patto costituisce inadempimento contrattuale e legittima in primo luogo le richieste di adempimento o di risoluzione del contratto e/o di risarcimento del danno. Sono però fin troppo evidenti le difficoltà insite nella quantificazione del danno, soprattutto nel caso in cui la violazione del patto si realizzi mediante lo svolgimento di lavoro subordinato a favore di imprese concorrenti, essendo frequente l'assunzione da parte del nuovo datore di lavoro dell'impegno a sostenere i costi dell'eventuale risarcimento.

Per queste ragioni è frequente (e caldamente consigliato) l'inserimento di clausole penali, considerato secondo unanime valutazione legittimo, salva la facoltà del giudice di ridurre, anche d'ufficio, l'entità qualora siano di importo eccessivo.

Infine, nel caso in cui il patto sia dichiarato nullo, il datore di lavoro può esercitare, nei limiti della prescrizione decennale, l'azione di ripetizione delle somme corrisposte al lavoratore.


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  • Chiaro, anche se molto conciso, tranne un aspetto: il datore di lavoro quando deve pagare quanto pattuito? In altri termini: è possibile/corretto che il corrispettivo ancora spettante venga pagato con rate semestrali? O magari alla scedenza del periodo? E in tal caso il lavoratore è sempre vincolato al patto, o la mancanza del pagamento costituisce violazione degli obblighi assunti dal datore?
    Grazie
    af

    scritto da alfonso fronda - lunedì 4 maggio 2009 alle ore 9.08
  • il corrispettivo puo essere pagato prima durante e dopo la conclusione del rapporto di lavoro salvo accordi particolari tra le parti ma la mancata corresponsione della cifra a suo tempo pattuita é una violazione grave nei confronti del dipendente che a sua volta provoca una giusta causa(mancato corrispattivo) a favore del dipendente che ai termini di legge rende nullo il patto di non concorrenza.

    scritto da desi - venerdì 15 maggio 2009 alle ore 11.36
  • in caso di violazione da parte del dipendente, se il corrispettivo era mensile e versato in busta paga, questi dovrà restituire tutto quanto è stato versato dal datore di lavoro (compresi contributi etc) o solo il netto effettivamente percepito ?

    scritto da alessandro g. - mercoledì 27 maggio 2009 alle ore 12.18
  • In quale percentuale indicativa deve essere aumentato lo stipendio al lavoratore a cui viene richiesto il patto di non concorrenza? Es. 15 % dello stipendio in aggiunta al mese... Grazie.

    scritto da Sabtina - mercoledì 29 luglio 2009 alle ore 17.08
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