Sostanze chimiche: REACH e nuova regolamentazione comunitaria

di Roberto Pascale

23 Dicembre 2008 09:00

Dal 1° giugno 2008 vi è l'obbligo di registrazione delle sostanze chimiche prodotte in quantitativi superiori ad una tonnellata. Vediamo cosa cambia e quali sono gli obblighi per i soggetti interessati dalla nuova regolamentazione

Il regolamento n. 1907/2006, chiamato REACH (equivalente di REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORISATION and RESTRICTIONS of CHEMICALS) adottato il 1° giugno 2007 in ambito comunitario, stabilisce l’obbligo di procedere alla registrazione delle sostanze chimiche quando esse siano prodotte in quantitativo superiore ad una tonnellata. È la conseguenza più importante del REACH, lo strumento normativo per la regolamentazione della fabbricazione, l’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzo di sostanze chimiche, sia preesistenti che nuove, nell’Unione Europea e che presuppone l’invio delle competenti informazioni alla ECHA (European Chemicals Agency).

Il REACH prevede un sistema articolato di obblighi, da monte a valle della “supply chain” (per supply chain si intende una serie di tre o più entità, organizzazioni o individui, direttamente coinvolte in flussi, a monte e/o a valle di prodotti, servizi, denaro e/o informazioni dalla materia prima fino all’ultimo cliente). Pertanto, l’identificazione del ruolo assunto da una impresa, per ogni sostanza trattata, diviene indispensabile per individuare le pertinenti disposizioni normative concernenti quell’attore della catena di approvvigionamento.

Il REACH definisce diritti e doveri per ogni attore della “supply chain” e prevede l’obbligo di comunicare informazioni inerenti le sostanze chimiche fra le imprese coinvolte in una catena di fornitura (flusso informativo “up and down”). I soggetti principali di una catena di approvvigionamento di una sostanza chimica sono il fabbricante, l’importatore e l’utilizzatore a valle, mentre l’eventuale distributore assume un ruolo di secondo piano. Il consumatore finale, attore a valle della catena di approvvigionamento a cui non si applica il regolamento, può esercitare diritti inediti che, tra l’altro, interagiscono sinergicamente con la legislazione vigente a tutela dei consumatori.

Indipendentemente dal ruolo assunto dall’impresa, per effetto del regolamento, ogni attore della catena di approvvigionamento deve pianificare le seguenti attività:

  1. analisi dell’inventario delle sostanze fabbricate, importate, utilizzate, distribuite;
  2. verifica degli obblighi derivanti dal REACH in funzione del/dei ruolo/i assunti nelle catene di approvvigionamento delle sostanze;
  3. definire la posizione legale dell’impresa dal punto di vista di reach per le sostanze trattate;
  4. fissare le scadenze per i singoli obblighi.

A partire dal 1° giugno 2008 i fabbricanti e gli importatori hanno l’obbligo fondamentale di registrare le sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiori ad 1 tonnellata all’anno, ed in caso di quantità pari o superiori a 10 tonnellate all’anno, dovranno redigere una relazione sulla sicurezza chimica (CSR – Chemical Safety Report). Per le sostanze esistenti (sostanze così dette “phase-in”), soggette ad un regime transitorio, i fabbricanti e gli importatori potranno effettuare la registrazione delle sostanze a scadenze diverse (1° dicembre 2010, 1° giugno 2013, 1° giugno 2018) in funzione delle quantità fabbricate o importate e della pericolosità delle sostanze, a patto che effettuino una pre-registrazione delle stesse nel periodo 1° giugno – 1° dicembre 2008.

Per le sostanze nuove (non “phase-in”) i fabbricanti e gli importatori devono registrare le sostanze prima di immetterle sul mercato comunitario. Per una immediata comprensione della norma, proponiamo, di seguito un prospetto che chiarisce al meglio quali siano i soggetti che rientrano nella macro-categoria degli utilizzatori:

I soggetti obbligati alla registrazione devono predisporre un fascicolo secondo l’allegato XV della norma in cui vanno identificate le valutazioni generali, la identificazione della sostanza chimica per cui è preparato il fascicolo, i rischi, i pericoli e le preoccupazioni, le risposte alle emergenze, la giustificazione all’uso di quella data sostanza, i criteri di monitoraggio e di screening in base alla convenzione di Stoccolma. Il presente articolo, chiaramente, ha la sola finalità di informazione rinviando a professionalità tecniche specifiche l’approfondimento delle singole situazioni aziendali.