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Finanziaria 2008: il credito d’imposta per le nuove assunzioni

di Roberto Grementieri

15 Luglio 2008 09:00

Analisi dettagliata della norma in Finanziaria 2008 che agevola le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, prevedendo un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi

Al fine di agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro, la Finanziaria 2008 ha previsto la concessione di un credito di imposta a favore delle nuove assunzioni effettuate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Le istanze possono essere inoltrate per via telematica a partire da oggi 15 luglio, utilizzando il software “CreditoAssunzioni“, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate presso il proprio sito.

Nel definire l’ambito soggettivo di applicazione, l’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individua quali beneficiari del credito tutti i soggetti che tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 assumono nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

L’incentivo viene riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010.
In sostanza, le assunzioni agevolate sono quelle compiute entro il 31 dicembre 2008, mentre il beneficio spetta sia nell’anno in cui avviene l’assunzione sia nei due successivi.

L’articolo 3 indica i criteri per l’individuazione dell’incremento della base occupazionale: il beneficio spetta per le assunzioni di lavoratori costituenti incremento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati, nelle stesse aree, nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007.
I dipendenti, con contratto di lavoro a tempo parziale, sono calcolati in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste nel contratto nazionale di lavoro.

L’incremento dell’occupazione, peraltro, deve verificarsi non solo nei confronti dei lavoratori impiegati nelle aree svantaggiate, ma anche rispetto al numero dei lavoratori complessivamente impiegati dal datore di lavoro.
Questo al fine di evitare che eventuali incrementi nelle aree svantaggiate siano controbilanciati da decrementi della base occupazionale complessiva della stessa impresa o datore di lavoro.

Nella stessa ottica è previsto che l’incremento sia considerato al netto delle diminuzioni eventualmente verificatesi in società controllate o collegate, ovvero appartenenti, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Le nuove assunzioni devono essere conservate all’interno della medesima regione o zona assistita per almeno tre anni, nel caso di grandi imprese, oppure per due anni, nel caso delle piccole e medie imprese.

È stata prevista, inoltre, la decadenza del diritto all’agevolazione qualora il numero complessivo dei dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, per ciascuno degli anni interessati, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel 2007.
Tale previsione impedisce di riconoscere il beneficio alla mera trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, senza che si produca un effettivo incremento della base occupazionale complessiva.

L’articolo 4 definisce la misura ed i limiti di fruizione del credito d’imposta, pari a 333,00 € al mese per ciascun lavoratore assunto, ed a 416,00 € in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.
Per le assunzioni di dipendenti con contratto a tempo parziale, il credito d’imposta è ridotto proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle previste dal relativo contratto nazionale di lavoro.

L’articolo 5 precisa che i nuovi lavoratori devono rientrare in determinate categorie: soggetti al primo impiego; lavoratori che abbiano perso o siano in procinto di perdere l’occupazione; soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992; ovvero lavoratrici donne svantaggiate.
Devono, inoltre, essere rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d’imposta, nonché le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

L’articolo 6 prevede l’invio di un’istanza telematica al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate competente, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009.

L’Agenzia delle Entrate esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione, e verifica, sulla base del loro contenuto, l’ammissibilità della domanda.
L’eventuale accoglimento, nei limiti dei fondi stanziati, viene comunicato, in via telematica, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima.

Ai beneficiari è imposto l’onere di inviare all’Agenzia delle Entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno dal 2009 al 2010, una comunicazione che attesti il rispetto e la presenza dei requisiti indicate dalla legge.
La suddetta comunicazione costituisce il presupposto per ottenere la quota spettante del credito di imposta; ne consegue che il mancato invio comporta la decadenza dal credito.

Per i soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati, è prevista una riapertura dei termini, mediante la presentazione, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, di una nuova istanza telematica, per l’attribuzione del credito in misura non superiore a quella già richiesta.
Per l’accoglimento delle nuove domande si applica l’ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie, nei limiti delle risorse disponibili a seguito di rinunce al credito, o di mancato invio della comunicazione di cui sopra o di indicazione di minori crediti spettanti nella comunicazione medesima.
Quanto al credito d’imposta è prevista l’utilizzabilità esclusivamente in compensazione a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell’istanza.

Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concessa l’agevolazione e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale delle attività produttive.

L’articolo 7 disciplina le diverse ipotesi di decadenza dall’agevolazione, prevedendo, in riferimento a ciascuna fattispecie, differenti conseguenze relativamente alla quota di credito già maturata al momento dell’accertamento delle condizioni di decadenza.

Nel caso in cui, alla fine di ciascun anno, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, assunti con qualsiasi tipo di contratto, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento, la decadenza opera a partire dall’anno successivo a quello di rilevazione di tale risultato.

Ai fini della verifica su base annuale del numero dei lavoratori complessivamente impiegati nell’impresa, i soggetti beneficiari del credito di imposta sono tenuti ad inoltrare al competente Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate la relativa comunicazione contenente i dati a tal fine rilevanti.

Nei casi in cui, invece, i posti di lavoro creati non sono conservati per un determinato periodo di tempo, oppure nei casi di violazioni non formali alla normativa fiscale, contributiva o in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, commesse negli anni 2008, 2009, 2010, ed infine nei casi in cui il datore di lavoro sia raggiunto da provvedimenti definitivi della magistratura per condotta antisindacale, la decadenza dal beneficio comporta il divieto di fruizione del credito d’imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza, nonché l’eventuale recupero del credito d’imposta già utilizzato in precedenza, con l’applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali che danno diritto alla fruizione dell’aiuto, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad una intensità di aiuto superiore a quella consentita dal medesimo regolamento sugli aiuti all’occupazione.
Il divieto di cumulo, inoltre, è previsto anche con riferimento agli aiuti di Stato a finalità regionale sotto forma di aiuti all’occupazione legati all’investimento, nei casi in cui l’aiuto all’investimento sia calcolato sulla base dei costi di investimento materiali ed immateriali. L’eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell’aiuto fruito e con l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Con riferimento alle attività di controllo e verifica, l’articolo 9 prevede, nei casi in cui si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste dalla norma ovvero per il verificarsi di una o più cause di decadenza, che l’Agenzia delle entrate provveda al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

L’attività di recupero delle somme indebitamente utilizzate è effettuata; per quanto non espressamente disciplinato, attraverso l’applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.