Privacy: il consenso

di Cristina Biocchi

2 Febbraio 2007 15:00

Formule e procedure per ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte degli utenti

Nell’articolo introduttivo sulla privacy abbiamo individuato col nome di “interessato” colui che può concedere il trattamento dei propri dati. L’articolo 23 del decreto legislativo 196/2003 prevede che il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici o privati possa avvenire solo in seguito al consenso dell’interessato.

Il consenso dell’interessato deve essere espresso obbligatoriamente. Questo può riguardare l’intero trattamento dei dati personali o solo alcune operazioni specifiche, l’importante è che sia fornito liberamente e in modo specifico in relazione al tipo di trattamento dei dati chiarito nell’informativa.

Un’azienda che vende servizi o prodotti via Internet deve documentare il consenso prevedendo, a seguito dell’informativa sul trattamento dei dati, un flag di conferma con il termine Accetto, Acconsento al trattamento, o equivalenti e con il quale automaticamente viene creata una e-mail da conservare in un archivio come prova documentale.

Nel caso in cui il consenso sia richiesto per il trattamento di dati sensibili (ossia quelli idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, lo stato di salute e la vita sessuale) questo deve obbligatoriamente essere prestato in forma scritta e deve essere sottoscritto dall’interessato.

L’articolo 24 elenca i casi in cui il trattamento dei dati può avvenire senza il consenso dell’interessato, tali casi possono riassumersi in:

  • Trattamento di dati effettuato per adempiere ad un obbligo di legge, ad un regolamento o ad una normativa comunitaria
  • Trattamento di dati necessari per eseguire gli obblighi derivanti da un contratto in cui l’interessato è parte
  • Trattamento di dati derivanti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili a tutti
  • Trattamento riguardante dati relativi allo svolgimento di attività economiche, purché trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di segreto industriale o aziendale
  • Trattamento necessario per la salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo
  • Trattamento da parte di associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro (ONLUS) purché i dati riguardino soggetti con i quali si sono intrattenuti o si intrattengono regolari contatti e agli stessi soggetti sia stata fornita l’informativa prevista dall’articolo 13 circa gli scopi perseguiti e l’utilizzo dei dati
  • Dati raccolti in forma anonima che non permettono l’identificazione dell’interessato