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Auto aziendali ai dipendenti: regole e sanzioni

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 5 Maggio 2015
Aggiornato 26 Maggio 2015 10:55

Le regole sull'obbligo di intestazione temporanea dei veicoli aziendali e l'applicazione delle sanzioni in caso di mancata comunicazione delle variazioni degli intestatari delle carte di circolazione.

Analisi del regime sanzionatorio relativo all’obbligo di registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi è intestatario temporaneo di un veicolo aziendale, ovvero dei dipendenti che ne hanno la disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni: l’obbligo introdotto dall’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada è scattato il 3 novembre 2014 ma, in caso di mancata comunicazione delle variazioni degli intestatari delle carte di circolazione, le eventuali sanzioni sono divenute applicabili solo a partire dal 4 dicembre 2014.

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Sanzioni

Le sanzioni hanno un ammontare di 705 euro più il ritiro della carta di circolazione. Il motivo per cui le sanzioni decorrono dal 4 dicembre 2014 risiede nel fatto che, come precisato dal Ministero, non si tratta di norme retroattive e quindi essendo la norma entrata in vigore il 3 novembre le sanzioni trovano applicazione per i casi accertati dopo che siano trascorsi 30 giorni a partire dal 3 novembre, dunque dal 4 dicembre 2014. Ricordiamo poi che l’annotazione sulla carta di circolazione è obbligatoria solo nel caso in cui il veicolo venga assegnato per uso esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni, anche in caso di comodato a meno che il comodatario non sia un familiare convivente.

=> Auto aziendale: le comunicazioni sull’utilizzo

Tuttavia, poiché nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione, in caso di mancanza a bordo della documentazione attestante tale comunicazione, la violazione non può essere contestata automaticamente al conducente. La violazione per l’omessa comunicazione all’Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri può essere contestata solo all’avente causa, mentre ad essere obbligato in solido per tutte le violazioni al Cd.S. punibili con sanzione amministrativa pecuniaria è il proprietario del veicolo.