Ipoteca illecita senza contraddittorio

di Noemi Ricci

Pubblicato 24 Ottobre 2014
Aggiornato 31 Ottobre 2014 11:05

La sentenza della Cassazione che chiarisce quando l'iscrizione dell'ipoteca è lecita in assenza di contraddittorio.

Con la sentenza n. 19667 la Corte di Cassazione concede ai contribuenti maggiori possibilità di bloccare l’ipoteca, che deve essere ritenuta illecita nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria non abbia attivato il contraddittorio. In sostanza, essendo una misura lesiva dei diritti del soggetto, l’Amministrazione finanziaria deve sempre attivare il contraddittorio con l’interessato prima di poter iscrivere un’ipoteca come misura cautelare per mancati pagamenti da parte di un contribuente. In generale spetta al Fisco l’obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all’adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, pena la nullità dell’atto.

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Il caso

Il caso riguardava la nullità dell’ipoteca iscritta da Equitalia per dei debiti erariali non pagati, non preceduta dalla comunicazione al contribuente con la quale questo viene preventivamente avvertito dell’iscrizione sui suoi beni immobili, nel caso in cui non venisse esercitato il diritto di difesa o non si provvedesse al pagamento del dovuto entro il termine di 30 giorni.

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Sentenza

Ricordiamo che l‘obbligo di comunicazione preventiva è stato imposto con il Dl 70/2011 (Decreto Sviluppo), entrato in vigore solo successivamente ai fatti di causa, ma per la Corte di Cassazione tale obbligo era comunque vigente nell’ordinamento anche prima della modifica normativa, in considerazione delle previsioni della legge 241/1990 e dello Statuto del contribuente (legge 212/2000). Più nel dettaglio l’articolo 21-bis della legge 241/1990 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, mentre l’articolo 6 dello Statuto del contribuente prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

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Pertanto la normativa prevede che l’iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente per non ledere i suoi diritti e tale comunicazione costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell’atto. La sentenza della Corte assume particolare importanza, dunque, affermando che il diritto al contraddittorio costituisce principio generale applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo tributario. Infine, secondo la Cassazione, l’iscrizione eseguita in violazione dell’obbligo del contraddittorio conserva la sua efficacia, fino a quando il giudice non ne ordina la cancellazione.