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Delocalizzazione: Call Center senza agevolazioni

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 22 Ottobre 2014
Aggiornato 29 Ottobre 2014 09:47

Call center, niente agevolazioni per chi delocalizza in Paesi extra-UE: i chiarimenti del Ministero del Lavoro su questi e altri punti cardine della normativa vigente.

I call center che delocalizzano all’estero non possono usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge n. 407/1990 se scelgono un paese extra-UE. A fornire precisazioni in merito alle aziende che effettuano una delocalizzazione è stato il Ministero del Lavoro, con la nota n. 17495 del 17 ottobre 2014: richiamando quanto già esposto nella circolare n. 14/2013, chiarisce che i benefici previsti dalla legge 407/90 possono essere erogati solo alle società che delocalizzano in Paesi UE. La stessa nota, inoltre, fa il punto sulle direttive fornite dal Decreto Sviluppo 2012 (art. 24-bis del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012) in merito alle attività svolte da call center.

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  • “potrà ritenersi delocalizzata una attività di call-center qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferiteprima della naturale scadenza del relativo contratto – a personale operante all’estero, sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto”;

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  • “almeno 120 giorni prima dei trasferimento, occorre effettuare una comunicazione (anche) a questo Ministero, indicando almeno il numero dei lavoratori coinvolti ” “e cioè coloro i quali (a prescindere dall’inquadramento, subordinato o autonomo), in conseguenza della delocalizzazione della attività di call-center, siano ritenuti in esubero dal datore di lavoro e pertanto interessati da un minor impiego o addirittura da procedure di licenziamento”;
  • “gli obblighi di comunicazione in questione non ricorrano nei caso in cui, nel corso di svolgimento di una specifica appalto, l’azienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego del personale sino a quel momento impegnato su tale commessa”.

 Per approfondimenti consultare la Circolare n. 14/2013 del Ministero del Lavoro.