Tratto dallo speciale:

Privacy: DPS in scadenza al 31 marzo

di Noemi Ricci

11 Marzo 2011 09:00

Appuntamento il 31 marzo con l'annuale scadenza per l'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati, per gli inadempienti pesanti sanzioni amministrative e penali.

Scadenze aziendali per adempimenti in materia di conservazione dei dati personali (clienti, fornitori, cittadini, dipendenti, soci e così via): entro il 31 marzo 2011 bisogna aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza dati (DPS), come previsto dal Testo Unico sulla Privacy. Devono mettersi in regola con il Codice sulla Privacy (Titolo VI) enti, professionisti e imprese.

Chi non provvederà all’aggiornamento rischia pesanti sanzioni amministrative (dai 6mila ai 300mila euro, da quadruplicare a seconda della gravità dell’illecito) e anche penali, come previsto dall’articolo 169 del Codice Privacy sulle Misure di sicurezza.

Gli imprenditori sono chiamati a redigere e aggiornare periodicamente il documento. Quali informazioni deve contenere il DPS? La definizione delle finalità per le quali l’azienda preleva e tratta i dati e della loro natura; l’elenco dei trattamenti effettuati su quelli personali e di tutte le strutture che partecipano al trattamento dei dati, qualora presenti; la descrizione degli strumenti utilizzati sia per il trattamento dei dati che per farvi accesso, della rete utilizzata per il collegamento tra gli strumenti; quale è e dove si trova la banca dati dove vengono custoditi i dati.

Ricordiamo che dal 2009 per i titolari di imprese c’è un ulteriore adempimento da rispettare, che riguarda la nomina dell’Amministratore di Sistema e l’attività di verifica del suo operato.

Infine, sempre in tema di norme sulla tutela della privacy, il 29 aprile 2011 scadono i termini per adeguarsi alle nuove misure di sicurezza previste dal provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza (punto 3.3 Provvedimento Generale 08/04/2010) che entra in vigore quest’anno.

______________________

ARTICOLI CORRELATI:

LEGGI ANCHE: