RAEE e pannelli fotovoltaici: al via obbligo di marchio UE

di Barbara Weisz

Pubblicato 9 Ottobre 2014
Aggiornato 16 Ottobre 2014 10:22

Operativi dal 9 ottobre i nuovi obblighi RAEE di marcatura per apparecchi elettrici, elettronici e pannelli fotovoltaici: ecco le regole di conformità UE su marchio e simbolo.

In vigore dal 9 ottobre il nuovo obbligo di etichettatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi i pannelli fotovoltaici: dovranno recare un marchio che individua “in maniera inequivocabile il produttore delle AEE” , attestando che sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 tramite un simbolo ad hoc che ne semplifichi la raccolta differenziata. Il tutto, a pena di sanzioni da 200 a 1.000 euro. La norma è prevista dall’articolo 28 del Dlgs 49/2014, in attuazione della Direttiva Europea 2012/19/UE sui RAEE.

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Marchio

Il marchio deve essere conforme alle direttive europee (norma CENELEC EN  50419:2006-03), contenendo almeno una delle seguenti indicazioni: nome o (se registrato) logo del produttore, numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (regolamentato dall’articolo 29 dello stesso Dlgs 49/2014). Il marchio – “visibile, leggibile e indelebile” – può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione e approvazione del Comitato di vigilanza e controllo.

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Simbolo

Il produttore deve apporre sull’apparecchio anche il simbolo che indica la raccolta separata delle AEE, assicurando che non venga smaltito come rifiuto urbano misto: si tratta di un contenitore di spazzatura su ruote, barrato come indicato nella figura sottostante e accompagnato da una barra piena orizzontale, che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L’unione del simbolo (bidone e barra) deve avere una altezza minima di 7 mm, mentre l’altezza della barra deve essere superiore a 0,3 a o 1 mm. La barra non deve contenere alcun tipo di testo:

Schermata del 2014-10-09 12:03:52

Sia il marchio sia il simbolo devono essere apposti sulla superficie dell’apparecchio o su una superficie visibile dopo la rimozione (effettuabile senza usare utensili) di un coperchio o di un componente. Se le caratteristiche o le dimensioni del prodotto non rendono possibile l’apposizione di marchio e simbolo come indicato, questi possono essere posti sull’imballaggio e sulle istruzioni.

Apparecchiature

L’allegato III del Dlgs 49/2014 fornisce un elenco completo di tutti gli apparecchi ed elettrodomestici soggetti ai nuovi obblighi, classificati in 10 macro-categorie. Molto in sintesi: pannelli fotovoltaici, grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature IT e TLC, di illuminazione, per il tempo libero e lo sport, strumenti elettrici ed elettronici (tranne quelli industriali fissi di grandi dimensioni) o di monitoraggio e controllo giocattoli, dispositivi medici (ad eccezione di quelli impiantati e infettati), distributori automatici.

FonteDlgs 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.