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Calcolare il premio INAIL per tirocini in azienda

di Noemi Ricci

Pubblicato 10 Marzo 2014
Aggiornato 17 Marzo 2014 10:19

Una nuova Circolare INAIL fornisce le linee guida per il corretto adempimento degli obblighi assicurativi dei tirocinanti in azienda e alla relativa determinazione del premio, settore per settore.

Con la circolare n. 16/2014 l’INAIL ha fornito nuove indicazioni per le aziende in merito all’obbligo assicurativo dei tirocinanti e alla relativa determinazione del premio. La circolare segue l’approvazione del 24 gennaio 2013 dell’Accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano relativo alle Linee Guida in materia, fornendo ora un indirizzo uniforme in materia di tirocini e più in particolare sulla classificazione tariffaria e la retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti e alla relativa determinazione.

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Tariffe e retribuzioni INAIL

La circolare modifica il tasso di tariffa INAIL per i tirocinanti rientranti nelle Linee Guida approvate nel rispetto della Riforma del Lavoro Fornero (Legge n. 92/2012). Dal 4 marzo 2014 è necessario applicare il tasso di tariffa della voce “0611” delle varie gestioni. Resta invece invariata la retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo, per i tirocinanti, calcolato sulla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza.

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Voce 0611

Con l’entrata in vigore della nuova tariffa dei premi di cui al d.m . 12/12/2000 la voce 0611 è subentrata al posto della voce 0720 e, per i tirocini per i quali non è prevista la partecipazione alle lavorazioni, si applicano i tassi generali delle varie gestioni tariffarie di riferimento:

  • industria 0,9%;
  • artigianato 0,5 %;
  • terziario 0, 6 %;
  • altre attività 0,11 %.

Tirocini interessati

  • formativi e di orientamento;
  • di inserimento/reinserimento al lavoro;
  • di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.

Tirocini esclusi

  • tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette a comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
  • periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
  • tirocini transnazionali quali, ad esempio, quelli attuati nell’ambito dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione;
  • tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
  • tirocini estivi.

Regime assicurativo

Sul regime assicurativo in materia di infortuni sul lavoro viene stabilito:

  • l’obbligo, per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa previsione della convenzione, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL di tutte le attività rientranti nel progetto formativo;
  • la possibilità che le Regioni e Province autonome assumano a proprio carico gli oneri connessi a tale copertura assicurativa;
  • la definizione, nell’ambito di apposite convenzioni, delle modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l’onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione.

Per maggiori informazioni consultare il testo integrale della circolare.