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Appalti e certificazioni energetiche: le nuove regole

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 21 Febbraio 2014
Aggiornato 3 Marzo 2014 14:22

Diventa legge il decreto Destinazione Italia e con esso le novità sul fronte degli appalti e delle certificazioni energetiche, vediamole in dettaglio.

Con l’approvazione definitiva delle Commissioni Industria e Finanze del Senato il decreto Destinazione Italia è diventato legge, dunque sono diventate operative le novità per professionisti e imprese relative ad appalti e certificazioni energetiche. Dunque i contratti di compravendita e affitto ai quali non venga allegata l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) verranno puniti con multe dai 3 mila ai 18 mila euro, mentre per i certificatori energetici degli edifici entrano i vigore i nuovi obblighi di legge che modificano in parte quelli previsti dal Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici (Dpr 75/2013). In tema di appalti vengono introdotte disposizioni finalizzate a garantire la prosecuzione dei contratti di appalto e subappalto.

Certificatori energetici

Con il Destinazione Italia aumenta la platea di certificatori energetici degli edifici che non sono obbligati a frequentare il corso di formazione, o meglio aumentano le lauree e i diplomi esonerate dall’obbligo di formazione per poter esercitare la professione di certificatore energetico. Chi invece dovrà seguire i corsi, questi dovranno avere una durata minima di 80 ore.

=> Certificatori energetici: i professionisti esclusi

APE

Per quanto riguarda l’APE, i contratti di compravendita e affitto conclusi senza allegare l’attestato rimarranno validi, ma entro 45 giorni sarà necessario fornire il documento, pena l’applicazione di una multa:

  • in generale da 3mila ai 18mila euro;
  • per locazioni di singole unità immobiliari tra mille e 4mila euro;
  • per contratti fino a tre anni la sanzione potrà essere ridotta della metà.

=> Affitti e compravendite: multe record senza APE

Ricordiamo che le sanzioni dovranno essere pagate da entrambe le parti, parti in solido e in parti uguali e che comunque l’Attestato di Prestazione Energetica dovrà essere allegato al contratto, anche dopo il versamento della multa. La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate si occuperanno di effettuare i dovuti controlli. L’APE non è invece obbligatoria nei casi in cui l’immobile venga concesso in uso gratuito.

Appalti

Sul fronte degli appalti le novità sono state introdotte con le modifiche al comma 3 dell’articolo 118 del Codice dei contratti, al quale vengono aggiunti anche i comma 3-bis e 3-ter. Più in particolare nei casi di apertura del concordato o di crisi di liquidità finanziaria dell’impresa affidataria: il flusso dei pagamenti a favore delle imprese della filiera non si arresta ma la Stazione Appaltante può provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti e dei consorzi. La Stazione Appaltante dovrà poi pubblicare le somme erogate e i beneficiari. Per essere ammesse alle gare di appalto le imprese che fanno domanda per accedere al concordato preventivo dovranno essere autorizzate dal Tribunale. Infine il comma 11 dell’art. 13 del decreto-legge approvato prevede che le norme sullo svincolo delle garanzie di buona esecuzione possano essere applicate a tutti i contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, anche a quelli stipulati prima dell’entrata in vigore del Codice Appalti.