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Incentivi all’esodo: la nuova fideiussione obbligatoria

di Barbara Weisz

Pubblicato 17 Dicembre 2013
Aggiornato 8 Luglio 2014 16:27

Nuovo contratto di fideiussione bancaria per le aziende che attivano incentivi all'esodo (prepensionamento) per i lavoratori prossimi alla pensione: introdotte clausole a tutela dell'insolvenza.

Cambia il contratto di fideiussione bancaria per le aziende che stipulano accordi di incentivo all’esodo per i loro lavoratori prossimi alla pensione: il nuovo schema è contenuto nel Messaggio INPS n.20538/2013 e prevede nuove regole che mettono al riparo l’ente previdenziale in caso di insolvenza. L’incentivo all’esodato, infatti, è erogato dall’INPS ma finanziato dalle imprese, che per attivarlo presenta una fideiussione bancaria a copertura della spesa (a meno che non liquidi subito l’intera prestazione).

Quadro normativo

La prestazione di incentivo all’esodo è regolamentata da Riforma del Lavoro (legge 92/2013, articolo 4, commi da 1 a 7-ter) e DL Sviluppo Bis (convertito nella legge 221/2012): questo prepensionamento è applicabile nelle aziende con oltre 15 addetti, per i dipendenti a meno di 4 anni dalla pensione, i quali si ritirano prima ma ricevendo un assegno pieno. Modelli e istruzioni per le aziende sono contenuti nel Messaggio n.17768, le procedure nella Circolare n.119.

La fideiussione

Banche e imprese devono rifarsi al nuovo schema per stipulare le fideiussione, che l’azienda deve presentare all’INPS. Successivamente, l’ente darà comunicazione di approvazione alla banca. Il documento è formato da una premessa contenente gli estremi dell’accordo aziendale che consente di applicare l’incentivo all’esodo, lo schema di fideiussione e il prospetto delle condizioni da rispettare. Tra queste, la possibilità di riscossione INPS in un unica soluzione se l’impresa non effettua versamenti per oltre sei mesi o per intervenuta pronuncia giudiziale di insolvenza. L’Inps può anche chiedere un’escussione parziale della fideiussione fino a 6 mancati pagamenti: la richiesta  viene inviata tramite PEC o raccomandata e contiene attestazione del/i mancati pagamenti; la banca deve provvederà al versamento entro 7 giorni lavorativi.

(Fonte: il messagio INPS 20538)