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Canone RAI per pc in azienda: la parola al Governo

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 21 Febbraio 2012
Aggiornato 22 Febbraio 2012 09:53

Marcia indietro della RAI sul pagamento del canone speciale, richiesto alle aziende colpevoli di avere dei computer sulla scrivania, e che aveva ha scatenato l’ira di Pmi e associazioni richiedendo l'intervento dei ministeri.

Il canone RAI speciale deve essere pagato anche dalle imprese che dispongono di  computer, indipendentemente dall’utilizzo per il quale questo strumento è stato acquisito e utilizzato? Questo, in sintesi, pareva il contenuto della lettera RAI inviata a migliaia di aziende e che sta scatenando le proteste di Pmi e associazioni di imprese e di consumatori.

La RAI ha però precisato nelle ultime ore: il canone va pagato dalle imprese se i computer sono utilizzati come televisori (digital signage).

Un sospiro di sollievo dunque, dopo le aspre polemiche delle ultime ore.

«La richiesta di pagamento del canone RAI per aziende e lavoratori autonomi che posseggono Pc e tablet costituisce una forzatura normativa » e «non è suffragata né a livello parlamentare né governativo»: avevano sostenuto i capogruppo del Pdl e del Pd nella Commissione di Vigilanza RAI, unitisi al coro bipartisan di lamentele e richieste di chiarimento al Ministero dello sviluppo, concretizzatasi in una seconda interrogazione parlamentare, dopo quella già avanzata lo scorso 17 febbraio da due senatori radicali.

Il nodo cruciale è il nuovo obbligo per imprese e società di riportare il numero di abbonamento RAI nel modello UNICO,  così come previsto dalla manovra finanziaria Monti (articolo 17 del decreto Salva Italia). Una novità legislativa che “ha risvegliato” la RAI suffragando le sue nuove richieste.

Dopo la bufera di critiche, però, la RAI ha ufficializzato che il canone è dovuto solo se l’utilizzo dei terminali è legato alla fruizione del segnale televisivo.

In realtà, i Ministero era già stato interrogato in passato, insieme a RAI e Corte di Cassazione, che si era espressa con una sentenza (n. 24010 del 20 novembre 2007) sulla regola di imponibilità del tributo, determinato esclusivamente dalla detenzione di un apparecchio, indipendentemente dall’effettiva ricezione dei programmi RAI o dalla mancanza di interesse a riceverne.
Questo poiché il canone si basa sul fatto che televisori, computer e telefonini avanzati sono «una manifestazione, ragionevolmente individuata, di capacità contributiva».

A fronte delle vecchie risposte del Legislatore e di numerose indagini e richieste, anche l’ADUC – Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori – era in attesa di una risposta ufficiale, per sapere «se il Ministero dello sviluppo economico ha concluso il proprio approfondimento tecnico giuridico in merito a quali apparecchi, oltre al televisore tradizionale, siano soggetti al pagamento del canone TV».

E «ove tale approfondimento sia giunto a termine, quali apparecchi sottoelencati presuppongono il pagamento del canone di abbonamento:

  • videoregistratore,
  • registratore dvd,
  • computer senza scheda tv con connessione ad Internet,
  • computer senza scheda tv e senza connessione Internet,
  • videofonino,
  • tvfonino,
  • ipod e apparecchi mp3-mp4 provvisti di schermo,
  • monitor a se stante (senza computer annesso),
  • monitor del citofono,
  • modem,
  • decoder,
  • videocamera,
  • macchina fotografica digitale».

E’ stata la RAI stessa a dare una risposta, dopo un incontro straordinario presso il Ministero dello Sviluppo Economico.