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Esodati, salvaguardia con il contributivo

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Settembre 2017
Aggiornato 21 Settembre 2017 15:08

Sentenza della magistratura boccia le restrizioni INPS: rientrano tra i salvaguardati anche gli esodati che hanno esercitato l'opzione per la pensione con il contributivo.

I lavoratori che hanno esercitato l’opzione per il calcolo contributivo della pensione entro il 31 dicembre 2011 possono accedere alla salvaguardia esodati: lo stabilisce una sentenza della corte territoriale di Pescara, respingendo l’interpretazione restrittiva dell‘INPS sulla Riforma Pensioni Fornero. Il caso riguardava il ricorso di un lavoratore che si era visto respingere la domanda di accesso alla settima salvaguardia pur avendo tutti i requisiti previsti, a causa dell’esercizio dell’opzione contributiva.

=> Ottava salvaguardia esodati: metà domande respinte

L’istituto previdenziale opponeva la seguente motivazione: la legge 201/2011, all’articolo 24, comma 14, prevede che le norme di salvaguardia si applichino ai soggetti che maturano i requisiti per la pensione entro la fine del 2011, ma non fa alcun riferimento a coloro che hanno esercitato l’opzione al sistema contributivo entro il 31.12.2011, che quindi – secondo l’INPS – non dovrebbero poter rientrare fra gli esodati anche se maturano i requisiti per la pensione entro i termini previsti dalla salvaguardia.

Lopzione per il contributivo è prevista dal comma 23 dell’articolo 1 della legge 335/1995, e riguarda i lavoratori che hanno maturato contribuzione entro il 31 dicembre 1995, hanno un’anzianità contributiva di almeno quindici anni di cui almeno cinque nel sistema contributivo. L’INPS sosteneva che per questi lavoratori, in base alla legge sull’opzione contributiva, continuano ad applicarsi le regole pre Fornero (quindi, si possono considerare esodati), solo se hanno maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011. Il ricorrente, invece, rientrando nella settimana salvaguardia, matura la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017.

Il tribunale di Pescara ha dato torto all’INPS, spiegando che le norme di salvaguardia esodati (introdotte dal decreto 201/2011, che conteneva la prima salvaguardia, e poi via via riprese dai successivi provvedimenti), non prevedono in alcun modo una distinzione nei confronti di coloro che hanno esercitato l’opzione contributiva o retributiva. Fra l’altro, l’interpretazione INPS è contraddittoria, nel momento in cui riconosce il diritto anche a chi ha scelto il contributivo di rientrare nella prima salvaguardia esodati, ma non in quelle successive.