Tassa rifiuti verso nuove regole

di Noemi Ricci

13 Settembre 2017 10:38

È illegittimo il regolamento comunale che fissa tariffe più alte per le utenze domestiche dei non residenti: la sentenza del Consiglio di Stato.

Tasse sugli immobili e tasse sui rifiuti fanno da sempre discutere e tra gli argomenti che suscitano maggiori polemiche spiccano le maggiorazioni applicate alle seconde case, o meglio quelle a carico dei non residenti nel Comune. Ora però la sentenza n. 4223/2017 il Consiglio di Stato mette fine almeno ad una di queste discussioni, dichiarando illegittimo il rincaro della tassa sui rifiuti per i cittadini che non risiedono nel Comune.

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Più in particolare caso esaminato riguardava il Comune di Jesolo e, secondo il Consiglio di Stato:

Un Comune non può “determinare le aliquote in libertà, generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandole con argomenti estranei a tale specifico contesto. La discrezionalità dell’ente territoriale nell’assumere le determinazioni al riguardo – in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti cui la norma fa riferimento per tipologie – ha natura eminentemente tecnica, non “politica”.

Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione della caratteristiche proprie di quel territorio comunale e se del caso della sua vocazione turistica: deve insomma concretamente rispettare, nell’esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessarietà. Per modo che non ne risultino incongruenze o disparità medie nell’applicazione di questo particolare prelievo dalla eloquente connotazione di tassa: che la legge evidentemente vuole per categorie corrispondente alla realistica esigenza di approntamento del servizio riferita a quel territorio”.

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Per questo motivo, applicando il principio di proporzionalità, non è possibile prevedere delle maggiorazioni fisse per i non residenti. I giudici spiegano infatti:

“Mentre le ordinarie abitazioni civili dei residenti sono usualmente abitate nel corso dell’anno, le case utilizzate solo per le vacanze hanno una presenza antropica discontinua: la quale comporta, di conseguenza, una produzione media annua di rifiuti tendenzialmente inferiore rispetto alle prime.

Il rammentato principio di proporzionalità, cui si deve conformare la discrezionalità tecnica amministrativa nell’individuazione delle aliquote fiscali, porta quindi a ritenere non legittimo un criterio di determinazione che risulti, all’atto pratico e a priori, più gravoso per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di coloro che dimorano abitualmente nel Comune in questione”.

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