Call Center: istruzioni di delocalizzazione

di Noemi Ricci

6 Marzo 2017 11:00

Call center: il Ministero del Lavoro pubblica le modalità operative per la comunicazione di delocalizzazione: nessuna proroga.

Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità (articolo 1, comma 243, della Legge n. 232 del 2016), dal 1° gennaio 2017 sono cambiate le regole per il call center che da quest’anno dovranno obbligatoriamente informare l’utente sul luogo in cui si trova l’operatore che sta chiamando ed eventualmente, se l’operatore si trova fuori dall’Unione Europea e l’utente lo richieda, l’operatore dovrà trasferire nel corso della chiamata la stessa ad un operatore intra-UE. La sanzione in caso di inadempimento è pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione.

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In caso di delocalizzazione fuori dall’Unione Europea, il call center dovrà darne comunicazione almeno 30 giorni prima del trasferimento, ovvero entro il 2 marzo per il call center che hanno delocalizzato in Paesi extra UE prima del 1° gennaio 2017, al Ministero del Lavoro, all ispettorato Nazionale del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Garante per la Privacy. In caso di inadempimento è prevista una sanzione pari a 15.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva (10.000 euro per le delocalizzazioni antecedenti al 2017).

Il problema è che il Ministero a fine febbraio non aveva ancora messo a disposizione i moduli che i call center devono utilizzare per adempiere all’obbligo di comunicazione di delocalizzazione, né aveva fornito le modalità per l’invio della documentazione. Motivo per cui Assocall ha chiesto al Governo una proroga dei termini viste le salate multe che rischiano di pagare le aziende per una responsabilità non loro.

Più in particolare Assocall – Associazione che aggrega 170 azienda a livello nazionale i dati riscia Confcommercio Imprese per l’Italia, rappresentando nella Confederazione il comparto dei contact center outsourcing che operano in Italia – ha scritto al Presidente del Consiglio e ai presidenti di Camera e Senato per chiedere una proroga dei commi 3, 4 e 11 della legge numero 232 del 2016.

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I primi chiarimenti e le modalità operative sono state fornite dal Ministero del Lavoro il 1° marzo 2017, con la nota di prot.n.33/1328, specificando l’ambito applicativo della nuova disposizione normativa e le tipologie di informazioni relative ai lavoratori coinvolti.

Tra l’altro il modello telematico con cui la comunicazione sarà accessibile, sui siti del Ministero del Lavoro dell’Ispettorato, agli utenti registrati al portale Cliclavoro, a partire dal 28 marzo. Fino ad allora andrà utilizzato l’allegato alla nota operativa da inviare alla casella di posta deloc_callcenter@lavoro.gov.it (stesso indirizzo da utilizzare per porre eventuali quesiti sulla procedura di comunicazione).

Il Ministero ha inoltre confermato, per le delocalizzazioni precedenti gennaio 2017, l’obbligo di comunicazione entro il 2 marzo 2017.

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