Niente pensione precoci con incentivo all’esodo

Risposta di Barbara Weisz

20 Settembre 2017 11:30

Ornella V. chiede:

Sono una lavoratrice precoce, ho iniziato a lavorare nel dicembre 1978 a 16 anni senza nessuna interruzione sino al 16/10/2013 quando ho sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale (art. 2113, IV comma, cod. civ.: artt. 410 e 411, III comma, cod. proc. civ.) con incentivo all’esodo. Questo mi ha dato diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ASPI per un anno ed ho poi richiesto l’autorizzazione alla prosecuzione dei versamenti volontari che tuttora sto pagando. Questo tipo di licenziamento riconosce lo stato di disoccupazione necessario per accedere alla pensione con 41 anni di contributi (mi farebbe risparmiare ben un anno e sei mesi di versamenti volontari)? Il dubbio nasce dal fatto che trovo sempre citato quale requisito:

“in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.

Purtroppo credo che la tipologia di interruzione di rapporto di lavoro a cui lei fa riferimento non consenta l’accesso alla pensione anticipata precoci (con la quota 41). Il verbale di conciliazione sindacale con incentivo all’esodo, pur essendo nella sostanza un’interruzione involontaria del rapporto di lavoro (in genere, si tratta di uno strumento per risolvere crisi aziendali, che non a caso richiede un verbale sindacale), non rientra fra le tipologie ammesse al beneficio di flessibilità in uscita introdotto dalla Legge di Stabilità 2017.

=> Pensione anticipata: tutte le opzioni in vigore

Come lei giustamente rileva, la pensione anticipata precoci spetta a chi è in stato di disoccupazione in seguito a licenziamento, dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 604/1966. Questo è il punto fondamentale che la riguarda: a me sembra che il procedimento relativo alla sua risoluzione del rapporto di lavoro non possa ricadere fra quelli previsti da questa normativa. La procedura di conciliazione in oggetto prevede un passaggio alla direzione territoriale del Lavoro, e in generale un iter ben preciso. Secondo la mia opinione, non si può estendere ad altre tipologie di accordi di incentivazione all’esodo, come quello da lei firmato.

Per sicurezza, le consiglio di rivolgersi direttamente all’INPS, per verificare se si possono ipotizzare altre interpretazioni della norma.

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Risposta di Barbara Weisz