Auto aziendale per gli interinali

Risposta di Noemi Ricci

4 Settembre 2017 12:54

D.M. chiede:

Sono assunto presso un’agenzia interinale dove eseguo mansioni di manutentore per un’impresa. Posso usare il mezzo aziendale anche non essendo assunto direttamente?

Con l’assunzione in somministrazione (lavoro interinale) il lavoratore acquisisce i diritti previsti per i dipendenti dalla società utilizzatrice e la parità di trattamento rispetto ai dipendenti assunti dall’azienda stessa, anche se la retribuzione viene erogata dall’agenzia per il lavoro. Quindi penso che possa anche usare l’auto aziendale.

Per tutelarsi sarebbe tuttavia opportuno che tale assegnazione fosse formalizzata ufficialmente, tramite un documento scritto con il quale si attesti che l’azienda le chiede di eseguire le attività previste fornendole un mezzo aziendale e quindi che la autorizza a farlo.

I veicoli aziendali, essendo nella disponibilità del datore di lavoro (a seguito di noleggio, acquisto o leasing), possono essere concessi in uso al dipendente per tre differenti finalità:

  • ad uso esclusivamente personale;
  • ad uso esclusivamente aziendale;
  • ad uso promiscuo.

L’uso promiscuo del veicolo aziendale deve risultare da idonea documentazione in un’apposita clausola nel contratto di lavoro (Circ. Min. n. 48/E del 10 febbraio 1998). Nei casi di uso privato e promiscuo, la concessione può essere a titolo gratuito o oneroso. In caso di concorso del lavoratore alle spese, il reddito individuato per il benefit dovrà essere diminuito dell’ammontare corrispondente in seguito ai sensi dell’art. 51, comma 4, TUIR, così come modificato dall’art. 2, comma 72, D.L. 262/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 286/2006 e nuovamente modificato dall’art. 1, comma 324 Legge 296/2006 :

“Per gli autoveicoli indicati nell’art. 54, comma 1 lettere a),c) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento del’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre , con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

Il datore di lavoro potrà inoltre prevedere, un concorso del dipendente alle spese per il ripristino del bene eventualmente danneggiato.

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