Ottava salvaguardia: domanda INPS o DTL

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 7 Febbraio 2017
Aggiornato 23 Maggio 2018 12:41

Alessandro P. chiede:

Dovrei rientrare tra i lavoratori salvaguardati di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 214, lettera a) (“…nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4,11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223″…). Come mai nella circolare del Ministero del Lavoro n. 41 del 29/12/16 non ci sono istruzioni per le modalità di accesso alla salvaguardia per gli esodati di cui al punto a)? Sul sito INPS si fa riferimento soltanto alle lettere d), e) ed f).

La circolare del Ministero del Lavoro da lei citata fornisce le istruzioni solo per i lavoratori che devono presentare domanda di ottava salvaguardia alle direzioni territoriali del lavoro (DTL), mentre le altre categorie di lavoratori salvaguardati, fra le quali quella di cui lei fa parte, presentano domanda all’INPS.

=> Ottava salvaguardia esodati, le istruzioni INPS

 

Cogliamo l’occasione per fare presente che, come sottolinea anche la circolare, con l’inizio dell’operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (in base al Jobs Act) – le cui sedi territoriali sostituiscono le DTL – la domanda resta validamente presentata (e ogni riferimento alla DTL si intende valido per la competente sede dell’Ispettorato del Lavoro).

Comunque sia, le categorie di esodati salvaguardati non comprese nella circolare presentano domanda all’INPS.

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Risposta di Barbara Weisz