Verifica attrezzature di lavoro: come adeguarsi alla norma

Un nuovo decreto ministeriale definisce le modalità di verifica periodica delle attrezzature di lavoro: analisi della normativa.

Le aziende italiane sono chiamate ad adeguarsi al nuovo decreto 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di verifica periodica delle attrezzature di lavoro: stabiliti sia gli obblighi a carico del datore di lavoro (scelta, valutazione dei rischi, manutenzione, formazione, ecc.) sia i criteri per l’abilitazione dei soggetti (di cui all’art. 71, co.13 del medesimo dlgs) pubblici e privati che possano effettuare i controlli.

L’adempimento riguarda anche le piccole e medie imprese italiane, che dovranno garantire la sicurezza dei propri operai. Le attrezzature sottoposte a controlli (elencate nell’All. VII del Testo unico – dlgs n.81/2008)sono: apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga; sollevamento persone; gas, vapore, riscaldamento; generatori di vapore d’acqua; tubazioni (gas, vapori, liquidi) generatori di calore a combustibile solido, liquido o gasso per impianti; centrali di riscaldamento ad acqua; forni per industrie chimiche e simili.

Come richiedere le verifiche

Le richieste di controllo effettuate per la prima volta (prime verifiche) devono provenire direttamente dal datore di lavoro, mentre i controlli veri e propri devono essere effettuati entro 60 giorni dalla richiesta esclusivamente dall’INAIL (che prende il posto dell’ente soppresso Ispesl).

Le verifiche successive, invece, devono essere tenute entro 30 giorni dalla richiesta e possono essere effettuate dall’ASL oppure, solo in presenza di un ‘ apposita convenzione, dall’Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente) di riferimento. In alternativa, è possibile avvalersi di soggetti pubblici o privati, ma solo se abilitati e inseriti nell’elenco apposito. Qualora il titolare dell’azienda non ricevesse riscontro entro le scadenze indicate, potrà avvalersi di tali soggetti abilitati, ma solo dopo averlo comunicato al titolare della verifica.

Chi effettua le verifiche

Nell’Allegato I del provvedimento sono indicati i requisiti necessari per poter essere iscritti nell’elenco dei verificatori. Tra questi ci sono sia opportuni titoli accademici e professionali, sia il possesso del certificato di accreditamento riconosciuto al livello europeo, oltre all’adozione dei modelli di gestione contenuti nell’articolo 30 del Testo Unico e alla sottoscrizione di una polizza assicurativa obbligatoria che copra la responsabilità civile per una somma almeno pari a cinque miliardi.

Discorso a parte meritano invece i costi legati allo svolgimento delle verifiche: le tariffe non sono ancora state stabilite ma è in preparazione un apposito decreto interministeriale, pubblicato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del precedente.

Quel che è certo è che il verificatore dovrà girare il 5% del compenso all’INAIL – che si occuperà dell’implemento e delle gestione della banca dati – mentre il 15% delle tariffe servirà a coprire i costi necessari per il controllo da esercitare sull’operato dei soggetti abilitati alle verifiche, da effettuarsi da parte del soggetto pubblico in modo da ottenere un sistema che sia in grado di auto sostenersi garantendo comunque la qualità e la serietà dei controlli.

Nell’Allegato II del decreto sono riportate le modalità attraverso cui effettuare le verifiche, e le differenze tra la prima e le successive, mentre nell’Allegato III si spiega ulteriormente il percorso che i soggetti devono effettuare per essere abilitati alla verifica (abilitazione valida cinque anni), quale documentazione è necessaria e quali le procedure idonee.

Il decreto, che entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede che le norme contenute nell’Allegato III siano già valide a partire dal 30 aprile, in modo da garantire l’espletamento di tutti i passaggi entro il 28 luglio prossimo, data in cui il decreto sarà valido, e disporre nei tempi opportuni dei verificatori accreditati.

Solo nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano dove le verifiche obbligatorie sono già disciplinate e quindi già effettuate, i soggetti verificatori pubblici o privati già riconosciuti potranno restare tali anche in seguito all ‘ uscita del decreto e potranno così continuare la loro attività senza bisogno di certificazioni o titoli ulteriori.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011