La somministrazione (lavoro temporaneo o interinale) consente alle aziende di beneficiare di una prestazione lavorativa senza gli oneri di un rapporto subordinato. La prestazione viene acquisita attraverso un contratto stipulato con la società somministratrice che media tra impresa e lavoratore, che viene inviato in missione per un periodo di tempo determinato.
La relazione che si instaura tra lavoratore e utilizzatore differisce da un vero e proprio rapporto lavorativo: l’unico rapporto di lavoro per il prestatore è quello che intercorre tra agenzia e lavoratore, (contratto di lavoro): l’agenzia è datore di lavoro, il lavoratore è dipendente, messo a disposizione dell’impresa utilizzatrice, che esercita un potere di direzione e controllo sulla prestazione sulla base di un contratto di somministrazione stipulato con l’agenzia.
In quanto datore di lavoro, l’agenzia è soggetta agli adempimenti e obblighi connessi all’instaurazione, svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro subordinato. L’utilizzatore, invece, ha i seguenti oneri:
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A seguito dell’abolizione della somministrazione a tempo determinato, il contratto può essere stipulato a tempo determinato solo a fronte delle seguenti ragioni:
Il contratto ha in genere durata pari alla missione presso l’utilizzatore, ed è regolato dalla disciplina del contratto a termine, per quanto compatibile. In ogni caso, restano escluse le disposizioni relative a riassunzione, diritto di precedenza nelle assunzioni, successione di contratti e durata complessiva di trentasei mesi.
Tuttavia, poiché la legge non richiede che il termine del contratto di lavoro coincida con quello del contratto di somministrazione, la durata del contratto di lavoro può essere diversa da quella della singola missione purchè persistano ragioni valide.