Il fallimento dell’impresa commerciale

Dichiarare fallimento: presupposti soggettivi e oggettivi, procedura fallimentare ed effetti su debitore e creditori.

Presupposti di fallimento

Soggetti a fallimento sono solo alcune categorie di imprenditori commerciali, qualunque sia l’attività esercitata. Sono infatti esclusi non solo imprenditori agricoli, esercenti di professioni intellettuali e altri comuni debitori, ma anche gli imprenditori commerciali che abbiano veste di ente pubblico e quelli che dimostrino:

  • di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare annuo non superiore ad euro 300mila;
  • di aver realizzato, nel medesimo periodo, ricavi lordi per un amontare complessivo annuo non superiore ad euro 200mila;
    di avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500mila.

In pratica vengono sottratti a procedura fallimentare e concordato preventivo gli imprenditori commerciali il cui dissesto, in considerazione delle limitate dimensioni della loro attività, è destinato ad avere sul mercato ripercussioni marginali.

Il fallimento viene pertanto dichiarato quando concorrono due presupposti oggettivi:

  1. stato d’insolvenza, ossia impossibilità di soddisfare puntualmente e con mezzi normali di pagamento le proprie obbligazioni;
  2. esposizione debitoria di almeno 30mila euro, complessivamente per debiti scaduti e non pagati: al di sotto di tale soglia resta fermo il diritto dei singoli creditori di intraprendere azione esecutiva individuale nei confronti dell’imprenditore debitore.

Lo stato d’insolvenza non deve confondersi con l’inadempimento: vi può essere insolvenza anche se l’imprenditore è finora riuscito a pagare tutti i propri debiti e, viceversa, l’imprenditore può essere solvibile anche se non adempie a una o più obbligazioni (ad esempio, perchè ritiene di non esservi tenuto).

La differenza è che lo stato di insolvenza è una situazione generale e non momentanea che concerne l’intero patrimonio dell’imprenditore commerciale, tale da renderlo inidoneo a far fronte ai propri debiti.

Procedura fallimentare

La dichiarazione di fallimento può essere effettuata dallo stesso debitore, da uno o più creditori, nonché – quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, dal pubblico ministero.

Competente a dichiarare il fallimento è il tribunale locale della zona ove opera l’attività commerciale (il trasferimento della sede nell’anno antecedente all’iniziativa non rileva ai fini della competenza).

Il tribunale convoca l’imprenditore, a cui è richiesto di depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, e successivamente svolge un’istruttoria volta a verificare la ricorrenza dei presupposti del fallimento.