Soggetti a fallimento sono solo alcune categorie di imprenditori commerciali, qualunque sia l’attività esercitata. Sono infatti esclusi non solo imprenditori agricoli, esercenti di professioni intellettuali e altri comuni debitori, ma anche gli imprenditori commerciali che abbiano veste di ente pubblico e quelli che dimostrino:
In pratica vengono sottratti a procedura fallimentare e concordato preventivo gli imprenditori commerciali il cui dissesto, in considerazione delle limitate dimensioni della loro attività, è destinato ad avere sul mercato ripercussioni marginali.
Il fallimento viene pertanto dichiarato quando concorrono due presupposti oggettivi:
Lo stato d’insolvenza non deve confondersi con l’inadempimento: vi può essere insolvenza anche se l’imprenditore è finora riuscito a pagare tutti i propri debiti e, viceversa, l’imprenditore può essere solvibile anche se non adempie a una o più obbligazioni (ad esempio, perchè ritiene di non esservi tenuto).
La differenza è che lo stato di insolvenza è una situazione generale e non momentanea che concerne l’intero patrimonio dell’imprenditore commerciale, tale da renderlo inidoneo a far fronte ai propri debiti.
La dichiarazione di fallimento può essere effettuata dallo stesso debitore, da uno o più creditori, nonché – quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, dal pubblico ministero.
Competente a dichiarare il fallimento è il tribunale locale della zona ove opera l’attività commerciale (il trasferimento della sede nell’anno antecedente all’iniziativa non rileva ai fini della competenza).
Il tribunale convoca l’imprenditore, a cui è richiesto di depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, e successivamente svolge un’istruttoria volta a verificare la ricorrenza dei presupposti del fallimento.
tre esercizi sono tanti per continuare un’attività che mostra perdite od insolvenze io ne proporrei max due!comunque non ci sono stati patrimoniali sufficenti nella costituzione delle ns società italiane che partono conmezziinsufficienti.
Per la fallibilità dell’imprenditore, il presupposto relativo ai ricavi nei tre esercizi precedenti l’istanza di fallimento, per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000, va considerato in ragione di ogni singolo anno, ovvero attraverso la media, come sembra di poter opinare, dei ricavi triennali? Esempio, Ricavi 150.000 per il 2008, 240.000 per il 2009 ed 180.000 per il 2010. Avv. Corrado Lòfari