Apprendistato: il nuovo contratto

Riforma dell'apprendistato: obbligo formativo, diritti e doveri su durata e interruzione del rapporto di lavoro.

Con il contratto di apprendistato il datore di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa, si obbliga a corrispondere al lavoratore non solo una retribuzione ma anche la formazione necessaria per il conseguimento di una qualifica professionale, tecnico-professionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari e specializzazioni.

Requisiti

Possono assumere apprendisti i datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazione dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, nel rispetto dei limiti numerici indicati dalla legge. Possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, con limitazioni d’età differenziate in base alla tipologia contrattuale.

L’obbligo formativo può essere assolto dal datore di lavoro direttamente o per mezzo di soggetti in possesso delle idonee competenze predisponendo percorsi di formazione interna o esterna all’azienda. L’elemento caratterizzante del nuovo apprendistato è dunque la formazione: infatti essa non è più erogata mediante moduli standardizzati predisposti dalla Provincia ma attraverso percorsi personalizzati definiti obbligatoriamente in via preventiva nel piano formativo individuale che costituisce il fulcro del nuovo contratto e che deve essere allegato in forma scritta al contratto stesso, a pena di nullità.

Percorsi formativi

Il percorso formativo si distingue in relazione alle tre diverse tipologie di apprendistato.

  • alta formazione: la finalità è conseguire un titolo di studio secondario, universitario o di alta formazione, compresi – dal 25 giugno 2008 – i dottorati di ricerca, oppure una specializzazione superiore. La durata è stabilità dalle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istruzioni formative. Dal 25 giugno 2008, in assenza di convenzioni stipulate dalle Regioni, l’attivazione dell’apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative.
  • professionalizzante: la finalità è conseguire una qualifica professionale attraverso formazione e acquisizione di competenze di base. La durata del contratto è fissata dal CCNL e comunque non può superare i 6 anni;
  • assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione: la finalità è conseguire un livello essenziale di formazione professionale. Rappresenta uno dei canali per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni previsto dalla legge di riforma dell’istruzione (l. 53/2003). La durata del contratto è determinata in base a qualifica da conseguire, titolo di studio, crediti professionali e formativi acquisiti, bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o da soggetti privati accreditati, mediante l’accertamento dei crediti formativi; la durata massima non può comunque essere superiore a 3 anni;