DURC: normativa e procedure caso per caso

Documento Unico di Regolarità Contributiva: tra dubbi e casitiche, i soggetti interessati e le procedure per certificare la propria conformità agli obblighi contributivi

Il DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva è il certificato che testimonia l’avvenuto versamento dei contribui agli istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi (Inps, Inail e Casse Edili). Richiesto alle imprese, con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 il Ministero del Lavoro ha precisato che devono presentare il DURC anche i lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, nell’ambito delle procedure di appalto. Per imprese e autonomi, l’obbligo scatta nei seguenti casi:

  • appalti di opere, servizi e forniture;
  • subappalti;
  • lavori privati dell’edilizia soggetti al rilascio della concessione edilizia;
  • accesso e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti;
  • fruizione di benefici normativi e contributivi connessi al versamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti.

Requisiti

Il DURC potrà essere emesso qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. correttezza degli adempimenti mensili o periodici;
  2. corrispondenza tra versamenti effettuati e accertati;
  3. inesistenza di inadempienze.

In mancanza dei requisiti di regolarità contributiva previsti dal decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 l’impresa riceve dagli enti un invito alla regolarizzazione della posizione debitoria entro 15 giorni dalla notifica.

In caso contrario verrà emesso un DURC negativo, nel quale caso – oltre a perdere l’appalto o il diritto al pagamento dello stato di avanzamento dei lavori o delle liquidazioni finali – l’impresa è soggetta ad azioni di recupero del credito da parte degli enti.

Qualora una quota dei crediti o comunque la totalità sia oggetto di contenzioso è stabilito che la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso. Tuttavia, è necessario che tra l’inadempienza del contribuente e il ricorso esista una perfetta corrispondenza. Insomma, un ricorso amministrativo non può supplire la mancanza di una condizione prevista dalla normativa. Se così fosse qualunque azienda potrebbe ottenere il DURC positivo con la semplice presentazione di un ricorso anche senza aver versato regolarmente i contributi.

Da chi? Il DURC può essere richiesto dalle imprese anche attraverso i propri consulenti del lavoro o intermediari purché provvisti di delega, dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, dagli Enti privati a rilevanza pubblica e dalle Società Organismi di Attestazione (SOA) per: tutti gli appalti pubblici, servizi e forniture, lavori edili, iscrizione all’albo fornitori, rilascio delle attestazioni SOA e assegnazione di agevolazioni o finanziamenti.

Quando? Può essere richiesto in fase di partecipazione, aggiudicazione o stipula del contratto, per il pagamento degli stati di avanzamento o del saldo finale. Il periodo di validità è così costituito:

  • lavori edili privati: 3 mesi;
  • appalti, servizi e forniture pubbliche: solo per l’appalto specifico o comunque limitatamente alla fase per cui è stato richiesto;
  • tutti gli altri casi: limitatamente e specificamente legato al motivo della richiesta.