Fatture false o irregolari: il quadro normativo

di Filippo Davide Martucci

19 Giugno 2015 09:23

Le principali sentenze su tipologie di reato, di responsabilità e trattamento fiscale in caso di fatturazione fraudolenta o irregolare.

Chi rilascia o emette fatture false per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi e sull’IVA è punito con la reclusione da 1, 6 e 6 anni (DLgs. n. 74/2000 l’art. 8). Per le fatture irregolari, invece, non scattano sanzioni né pene pecuniarie, escluse quelle comminate per il recupero di IVA e imposte. Vediamo cosa dice la legge nei casi particolari. Perché si configuri il reato di dichiarazione fraudolenta è necessario provare che i documenti falsi sono stati inseriti nella dichiarazione come elementi passivi, registrati nella contabilità e conservati nella documentazione fiscale dell’azienda (sentenza 26 marzo 2012, Corte di Cassazione, sezione penale).

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Rivalsa IVA

Se si subisce un accertamento o rettifica che provi un insufficiente versamento, il cedente o prestatore può rivalersi sul cliente per l’IVA che l’amministrazione finanziaria gli richiede, a patto che paghi oltre all’imposta anche sanzioni e interessi. A sua volta il cliente può detrarre l’imposta pagata prima della dichiarazione IVA del secondo anno successivo a quello in cui si realizza l’addebito (art. 93, DL 1/2012 conv. con modif. dalla L 27/2012). In pratica la norma, intesa estensivamente anche per l’errata applicazione dell’aliquota IVA, consente il diritto di rivalsa al fornitore e quello di detrazione al cliente. È inoltre legittima la detrazione IVA in seguito a fatture collegate a operazioni soggettivamente inesistenti, a patto che il cliente non sia al corrente dell’illegittimità dell’operazione. Il soggetto che in buona fede detrae l’imposta non è colpevole né perseguibile (sentenza 142/30/2011, Ctr Lombardia).

Responsabilità

C’è differenza tra chi emette una fattura falsa e chi la riceve e registra in maniera inconsapevole. Se il committente è in buona fede, un eventuale accertamento per l’inesistenza soggettiva delle fatture non è legittimo nel momento in cui lo stesso committente è in grado di dimostrare di esserne all’oscuro malgrado l’applicazione di media diligenza nella gestione dei propri affari (Sentenza 136/03/2012, Ctr Umbria).

Detrazione IVA

Il destinatario di una fattura soggettivamente inesistente perde il proprio diritto a detrarre l’imposta solo se era consapevole della frode o ha partecipato. Ciò significa che il diritto alla detrazione resta valido se il contribuente riesce a dimostrare di non aver potuto oggettivamente conoscere l’irregolarità o la falsità delle fatture ricevute (sentenza 164/28/12, Ctr Lazio).

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Onere della prova

L’onere di provare la consapevolezza della frode o la malafede spetta all’Amministrazione finanziaria, e quindi l’onere della prova non è in capo al contribuente (sentenze nn. C 80/11 e C 42/11, Corte di Giustizia Europea). Spetta al Fisco provare che l’IVA sia stata detratta da un contribuente che sapeva di essere in situazione di illegittimità e sapeva di partecipare a una frode (sentenza 28 marzo 2013 n. 7900,  Corte di Cassazione). Tuttavia, se si contestano fatture false sulla base di scostamenti da Studi di settore, in questo caso si inverte l’onere della prova e sarà il contribuente a dimostrare di non aver commesso illeciti, nella ipotesi di infedele dichiarazione e irregolare tenuta delle scritture contabili (Sentenza n.17428 del 17 luglio 2013, Corte di Cassazione). 

In generale,  invece, l’onere della prova circa l’emissione di fatture riconducibili a operazioni non realmente effettuate spetta all’Amministrazione finanziaria e non è di competenza del contribuente provare l’effettiva esecuzione delle operazioni, poiché la legge gli impone solo ed esclusivamente di tenere le scritture contabili (sentenza 30 luglio 2013 n. 28145, Corte di Cassazione, Sezione penale).