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EORI e operazioni doganali: il punto sulla normativa completa

di Nicola Santangelo

Pubblicato 9 Luglio 2010
Aggiornato 9 Ottobre 2013 17:27

Normativa attuale e novità 2011 in relazione al nuovo Codice EORI, ai sistemi ICE ed ECS e dicharazioni MMA di identificazione univoca e tracciamento elettronico delle attività doganali

Il 2009 è stato un anno particolare per le Dogane poiché si è dato avvio ad una radicale riforma telematica, necessaria a semplificare l’attività degli operatori che effettuano operazioni con Paesi terzi. Il passaggio alle nuove procedure è stato scandito da un preciso calendario, comunitario e nazionale, avviatosi nel 2009 e da concludersi nei prossimi anni.

Lo scorso anno sono partite le nuove procedure telematiche obbligatorie per la presentazione delle dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione, nonché per la gestione amministrativa e contabile delle specifiche operazioni.

In particolare, il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore in tutto il territorio comunitario la gestione elettronica obbligatoria delle operazioni gestite in regime TIR (Trasport International Routiers): tracciamento elettronico e controllo automatizzato delle spedizioni Tir che attraversano il territorio Ue. Tecnicamente, gli uffici doganali riceveranno in formato elettronico i dati relativi ai carnet Tir, sul modello del progetto di transito informatizzato NCTS (New Computerized Transit System).

Dal 1° luglio 2009, inoltre, sono diventati operativi i nuovi adempimenti di identificazione e affidabilità (AEOEORI) e le nuove regole per la gestione delle operazioni di importazione (ICS – fase 1) e di esportazione (ECS – fase 2). Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

EORI (Economic operators registration and identification system) è il meccanismo di registrazione e identificazione degli operatori economici comunitari ed extracomunitari valido su tutto il territorio doganale dell’Unione Europea. Gli Stati membri devono provvedere all’attribuzione agli operatori economici e ad altre persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, di un codice identificativo univoco su tutto il territorio comunitario, utilizzato nei rapporti tra i predetti soggetti e le Amministrazioni doganali e per lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali dei diversi Stati membri. Il codice EORI è composto da un codice alfanumerico univoco lungo al massimo 15 caratteri.

In Italia è utilizzato come codice EORI la Partita Iva o il Codice Fiscale dei soggetti intervenuti nelle dichiarazioni doganali preceduto dal codice IT. Le imprese hanno l’obbligo di indicare il codice EORI nelle dichiarazioni doganali e nelle Dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita.

Sul sito dell’Agenzia delle Dogane è disponibile il modello per la richiesta di attribuzione del codice EORI.

ICS – fase 1 (Import Control System): si riferisce al trattamento dei dati delle Dichiarazioni sommarie di entrata(ENS – Entry Summary) ai fini dell’analisi dei rischi. Gli operatori hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente i dati della sicurezza prima dell’ingresso nel territorio comunitario delle merci.

Secondo le specifiche comunitarie, la ENS può essere presentata all’ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità o a un Ufficio di trasmissione. La comunicazione del 24 maggio 2010 dell’Agenzia delle Dogane indica le modalità di trasmissione della Dichiarazione sommaria d’entrata presso l’ufficio d’ingresso.

ECS – fase 2 (Export Control System): è resa obbligatoria l’indicazione dei dati della sicurezza nelle dichiarazioni doganali di esportazione. Per gli operatori è prevista: modifica del Dae (Documento di accompagnamento all’esportazione); obbligo di presentare telematicamente le dichiarazioni di esportazione; adozione di nuove procedure per la gestione delle dichiarazioni di esportazione basate sull’invio elettronico dei dati sulla sicurezza e di una dichiarazione complementare.

Tutto questo per semplificare le procedure demaniali e ottimizzare la capacità di controllo e la riduzione dei costi, per gli operatori economici e per le amministrazioni chiamate a gestire direttamente o indirettamente le operazioni con l’estero. Indubbio, inoltre, il beneficio che ne hanno tratto gli operatori e le autorità doganali: i primi riescono a tenere sotto controllo le merci in ogni fase del processo doganale; le seconde riescono a prevenire eventuali fenomeni di frode tramite la falsificazione di timbri e documenti.

Vediamo adesso le principali novità in materia di ICS che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2011.

Dal prossimo anno la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza prevede l’obbligo per gli operatori economici di adeguarsi a quanto previsto nell’ambito del progetto ICS. Il regolamento CEE n. 2454 del 1993 e successive modifiche, infatti, fissa al 1° gennaio 2011 la data a decorrere dalla quale diviene obbligatoria per gli operatori economici la presentazione elettronica della Dichiarazione sommaria di entrata e della notifica di arrivo. Attualmente, si è ancora in attesa di istruzioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Dogane. Tuttavia, possiamo anticipare le principali novità relative alla presentazione della Dichiarazione sommaria di entrata (ENS).

La ENS dovrà essere presentata da chi introduce le merci, da chi si assume la responsabilità del trasporto, da chi agisce per conto dei soggetti precedentemente indicati, da chi presenta le merci alla dogana e dal rappresentante dei soggetti precedentemente indicati.

I termini entro i quali occorre inviare la ENS sono diversi. In caso di trasporto marittimo:

  • per i carichi trasportati in container almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza;
  • per i carichi alla rinfusa/frazionati almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunità;
  • per i trasporti effettuati tra la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario;

In caso di trasporto aereo:

  • per voli a corto raggio almeno entro il momento dell’effettivo decollo dell’aeromobile;
  • per voli a lungo raggio almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;
  • in caso di traffico ferroviario e di navigazione acque interne:
    almeno due ore prima dell’arrivo all’ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità;

In caso di trasporto su strada:

  • almeno un’ora prima dell’arrivo all’ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.

Nel momento in cui le merci raggiungono l’effettivo ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità, l’operatore dovrà presentare una notifica d’arrivo chiamata Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA). Nel mese di luglio, come da comunicazione del 21 maggio 2010 sarà rilasciata, in ambiente di prova, la versione 4.1 dei tracciati MMA.