Fallimenti: il concordato preventivo

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 25 Giugno 2013
Aggiornato 12 Febbraio 2016 12:58

Il decreto Fare rende più rigido lo strumento del pre.concordato preventivo per combattere gli abusi: ecco come cambia la legge fallimentare.

Il decreto Fare, approvato il 15 giugno dal Consiglio dei ministri ed entrato in vigore il 22 giugno dopo la pubblicazione in G.U. (leggi di più), arrivano novità anche sul fronte delle procedure fallimentari delle imprese e più in particolare sul concordato preventivo con riserva.A definire le nuove modalità di presentazione della domanda di concordato preventivo ed i nuovi adempimenti del debitore nella fase di pre concordato è l’art. 81 del decreto Fare, che va a modificare l’articolo 161 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare).

L’obiettivo delle modifiche all’istituto del concordato in bianco da parte del Governo è quello di risolvere alcune criticità della legge fallimentare evidenziate dai tribunali italiani, aumentando soprattutto la trasparenza di informativa nella fase di pre concordato, migliorando di conseguenza la tutela dei creditori. Negli ultimi tempi si è assistito infatti ad un aumento critico di imprenditori che hanno fatto ricorso al concordato preventivo in via prenotativa.

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Informativa periodica

Con le modifiche inserite nel decreto Fare, il debitore ora viene obbligato ad allegare alla domanda di pre concordato informazioni dettagliate relative ai creditori con i rispettivi crediti, oltre agli ultimi tre bilanci. Viene resa inoltre obbligatoria l’informativa periodica (ovvero mensile) finanziaria, precedentemente a discrezione del tribunale. Questa dovrà essere inserita nel Registro imprese entro le 24 ore successive al deposito. Il debitore dovrà inoltre comunicare al tribunale le iniziative e le attività intraprese per definire la proposta e il piano da sottoporre ai creditori, con la facoltà da parte del tribunale di ridurre i tempi nel caso in cui il debitore cerchi di prendere tempo e non pagare i creditori.

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Più in particolare il decreto Fare stabilisce che

«Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato.
Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori»·

Commissario giudiziale

La pubblicazione della situazione finanziaria costituisce un’importante tutela per i creditori i quali potranno valutare se presentare istanza di fallimento o meno. In più, per rendere tale informazioni ancora più difficile da alterare, il tribunale potrà nominare un commissario giudiziale che avrà il compito di sorvegliare l’operato del debitore ed esaminare le scritture contabili.

«Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18» si legge nel decreto Fare.