Lavoro intermittente: chiamata, contratto e tutele

di Anna Fabi

Pubblicato 14 Marzo 2013
Aggiornato 26 Settembre 2018 12:10

Guida alle nuove regole applicative del contratto a chiamata: come effettuare la comunicazione preventiva, per quali mansioni applicare il contratto e con quali tutele e compensi.

La Riforma Fornero (L. 92/2012) ha modificato i contratti di lavoro intermittente: la nota ministeriale 26 novembre 2012 n. 16639 e la circolare INAIL 27 novembre 2012 n. 64 hanno chiarito le modalità attraverso cui effettuare la comunicazione preventiva della chiamata e riepilogato la disciplina sul tema.

Comunicazione Chiamata

FAX e PEC. È possibile optare per il FAX (numero 848800131) o la posta elettronica certificata (PEC) – scrivendo all’indirizzo delle Direzioni territoriali del lavoro o a quello preposto presso il ministero (intermittenti@lavoro.gov.it) – per inviare il modello UNI_Intermittente compilato, attraverso cui comunicare la chiamata o l’annullamento di massimo 10 lavoratori:

 
Scarica il Modello Intermittenti

SMS. Si può procedere anche tramite SMS (numero 339.9942256), previa registrazione dell’azienda al portale Cliclavoro – il proprio numero di telefono deve corrispondere a quello utilizzato per la comunicazione – inserendo nel testo del messaggio una lettera per la tipologia di comunicazione che si intende effettuare (I in caso di invio della chiamata e A per l’annullamento di una chiamata comunicata in precedenza) e, dopo uno spazio, il codice fiscale del lavoratore.

Ciascun SMS può essere utilizzato per una chiamata di un giorno di un singolo lavoratore, ne consegue che sia l’sms di chiamata che quello di annullamento vanno effettuati nello stesso giorno.

Web.L’ultimo mezzo previsto è Internet, attraverso l’accesso alla propria area riservata, previa registrazione, sul portale Cliclavoro, dove è possibile compilare il modulo apposito che consente di comunicare più lavoratori per più periodi anche diversi tra loro.

=>Approfondisci: la Comunicazione nel Lavoro intermittente dopo la Riforma

Applicazione

E’ ammesso il lavoro intermittente nel caso di:

  1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;
  2. periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
  3. soggetti con più di cinquantacinque anni di età e soggetti con meno di ventiquattro anni di età (23 anni e 364 giorni), fermo restando, in tal caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.

Inoltre, in assenza di disciplina collettiva in merito alle ipotesi di cui ai punti 1 e 2, è possibile ricorrere al lavoro intermittente per le attività elencate nella tabella approvata con il r.d. n. 2657/1923. Tutti i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma, che non hanno i requisiti richiesti, restano validi fino al 18 luglio 2013.

=>Consulta la nuova disciplina del contratto intermittente

Il ricorso a questa tipologia contrattuale, invece, non è ammesso nei periodi predeterminati che, secondo l’art. 37 del D.Lgs 276/2003 sono il fine settimana, i periodi estivi, quelli di vacanze natalizie e pasquali (art. 1. Co. 21. L. 92/2012).

È vietato ricorrere al lavoro intermittente anche per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; salva diversa disposizione degli accordi sindacali, se il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oggetto del contratto di lavoro intermittente; se si tratta di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, o non abbiano rielaborato tale valutazione, ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il contratto

Il contratto da intermittente riguarda il lavoro subordinato, con prestazioni discontinue nel tempo, anche non continuativo ma intervallato, poiché la durata del contratto non può coincidere con  quella della prestazione lavorativa.  Il lavoro intermittente si suddivide in due categorie:

  • con garanzia di disponibilità – espressa pattuizione dell’obbligo di disponibilità (risposta);
  • senza garanzia di disponibilità né indennità per il periodo di reperibilità (in questo caso lavoratore è libero di accettare o meno la chiamata, dunque, senza obbligo di risposta).

=>Leggi di più: la Riforma del Lavoro per il contratto intermittente

Tutele e compensi

Il datore di lavoro può effettuare la chiamata nel rispetto di un termine di preavviso non inferiore ad un giorno lavorativo, a più riprese nell’arco di tutto il rapporto ove il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata (in questo caso il lavoratore ha diritto, per il tempo della disponibilità, la cosiddetta indennità mensile di disponibilità che, secondo il D.M. 10 marzo 2004 è pari al 20% della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro valido a seconda della fattispecie).

In seguito alla nuova normativa, la disciplina sul compenso va estesa anche alle prestazioni di lavoro intermittente da rendersi nei week-end, nelle vacanze natalizie, nelle vacanze pasquali, nelle ferie estive.

Ad esclusione dell’eventuale indennità di disponibilità, il periodo in cui il lavoratore è a disposizione della chiamata non fa maturare alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né alcun trattamento economico.

L’obbligo assicurativo del personale occupato con contratto di lavoro intermittente continuerà ad essere assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro come previsto dagli artt.1, 4 e 9 del D.P.R. n.1124/65.

Dal punto di vista retributivo, per il periodo di attività, il lavoratore intermittente ha diritto al normale trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di settore per il lavoratore comparabile, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente conseguita.

Peraltro, tenuto conto di quanto chiarito in precedenza circa l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere comunque l’indennità di disponibilità, ove prevista nel contratto, è necessario sottolineare che, in costanza di rapporto di lavoro intermittente, sussistendo l’obbligo assicurativo, il premio andrà calcolato, a decorrere dal 18 luglio 2012, sia in base alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia in base a quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità, conformemente all’avviso espresso dal ministero del Lavoro.