Quando un contratto di appalto viene stipulato con la Pubblica Amministrazione (d’ora in avanti per brevità semplicemente “PA”) le regole da seguire sono nettamente diverse rispetto a quelle previste per l’appalto tra privati sebbene la sostanza e l’essenza del contratto di appalto rimanga senza ombra di dubbio invariata.
È noto che le pubbliche amministrazioni non selezionano i propri partner seguendo una libera preferenza e un grande limite che la PA incontra nell’addivenire alla stipulazione del contratto è proprio legato all’assenza del principio di autonomia negoziale del quale gode il privato.
Scopo di tale limite alla scelta del contraente è quello di offrire alla PA la possibilità di entrare in rapporto contrattuale con quello tra i concorrenti che, oltre a possedere i requisiti di serietà e correttezza professionale, offra anche le condizioni più vantaggiose per l’adempimento dell’obbligo.
Tale scelta può essere condotta secondo i diversi sistemi:
Nel “pubblico incanto” e nella “licitazione privata”, (i cosiddetti “sistemi meccanici”) assume particolare rilievo il bando di gara, lex specialis della procedura che la PA si impegna rispettare (i termini “licitazione” e “incanto” sono sinonimi di “messa all’asta” ndR).
Si tratta di una proposta al pubblico irrevocabile o, secondo altra dottrina, di un invito ad offrire. È immediatamente impugnabile qualora contenga condizioni lesive (da ricordare, poi, che l’Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici ha diffuso, G.U. 04.09.2000, S.O. n. 2061 Legge 12.12.2002, S.O. n. 18, e tipologie unitarie dei bandi di gara per l’affidamento dei lavori pubblici).
Esaminiamo a questo punto, il diverso funzionamento dei vari sistemi di scelta del contraente.
Vi possono partecipare tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando d’appalto per lavori pubblici. L’aggiudicazione avviene in base all’offerta più economica nel tipo di gara in corso, che può essere ad “offerta di prezzo”, cioè si aggiudica i lavori l’impresa che propone il prezzo minimo in valore assoluto, oppure ad “offerta a ribasso” quando viene fissato un prezzo a base d’asta e si aggiudica i lavori l’impresa che propone il maggior ribasso in percentuale sul valore stabilito.
mi chiedo perchè e quando convenga alla pubblica amministrazione servirsi di tale tipologia contrattuale. dove posso reperire altre informazioni sull’argomento.
Questa istituzione scolastica ha stipulato dei contratti di noleggio di fotocopiatori ad prezzo eccessivo.Al momento attuale e con la carenza di fondi che le scuole hanno in questo particolare momento, non possiamo più onorare i suddetti.Si può recedere da questi contratti?
Alcuni scadono tra tre anni ed oltretutto altri fornitori offrono condizioni ribassate di un terzo.
Si ringrazia per le delucidazioni.