Il Codice civile tratta del contratto di appalto nel Libro IV, Titolo III, Capo VII, artt. da 1655 a 1677. La più accreditata dottrina fa rientrare l’appalto nella categoria dei rapporti giuridici di lavoro, accanto al contratto d’opera (art. 2222 c.c.) ed al rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.).
Nell’ambito di questa categoria vengono sottolineati il carattere peculiare dell’appalto, quale tipico contratto di risultato, e la sua collocazione tra i rapporti giuridici di diritto commerciale. L’art. 1655 c.c. recita:
«l’appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro».
L’appaltatore deve necessariamente essere un imprenditore commerciale ai sensi dell’art. 2082, c.c. oppure disporre di una organizzazione di tipo imprenditoriale.
Occorre, in primo luogo, tenere ben distinti il contratto di appalto dal contratto d’opera.
L’art. 2222 c.c., intitolato appunto “contratto d’opera” stabilisce che è prestatore d’opera colui che si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un’opera od un servizio con il lavoro prevalentemente proprio o dei familiari.
L’appaltatore e il prestatore d’opera, dunque, organizzano autonomamente ed a proprio rischio l’attività che svolgono. Tuttavia i due contratti si distinguono per il tipo di organizzazione:
Il contratto di appalto è il contratto tipo generalmente utilizzato nella grande e media impresa, mentre il contratto d’opera trova, invece, applicazione per il professionista.
Ad accoumunare i due tipi contrattuali è dunque l’autonomia nella organizzazione del lavoro che li differenzia invece da rapporti di lavoro subordinato, nei quali il prestatore di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale, o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Nel contratto di appalto l’art. 1658 c.c. prevede che la materia, se non diversamente sancito dalla convenzione o dagli usi, deve essere fornita dall’appaltatore.
Nella vendita è previsto che il rischio per la perdita della cosa di regola passa in capo all’acquirente dal momento della stipula del contratto.
La garanzia per vizi (art. 1490 c.c.) o mancanza di qualità (art. 1497 c.c.) sono soggette a decadere se il compratore non provvede alla denuncia relativa entro otto giorni dalla scoperta o a prescriversi entro l’anno dalla consegna (art. 1495, c.c.)
I vizi sono le imperfezioni della cosa che incidono sulla oggettiva utilizzabilità, oppure sul suo valore diminuendolo in modo apprezzabile.
È necessario che il vizio sia preesistente alla vendita (se successivo, infatti, darà luogo solo all’inesatto adempimento) e che la prova della sua esistenza e della sua entità sia data dallo stesso compratore che lamenta il vizio.
Al vizio vengono equiparate la mancanza di qualità della cosa o la consegna di una cosa per un’altra (c.d. aliud pro alio).
Nota: Nel contratto d’opera la responsabilità per vizi occulti conosce il duplice termine di otto giorni per la denuncia e di un anno dalla consegna dell’opera per l’esercizio dell’azione.
con la presente vorrei sapere nel contratto a corpo stabilito il prezzo come può difendersi la ditta quando in corso d’opera si inseriscono n.2 varianti che icrementano di molto il costo dell’opera,alla fine avendo rilasciato le fatture il durc e il computo finale che non è più come da contratto ma bensì di .70.000,00 più grande del primo computo sempre redatto dal direttore dei lavori.
Il fornitore che ha eseguito i lavori presso il ns. stabilimento non ci ha consegnato il DURC a fine lavori con la fattura che abbiamo regolarmente pagato alla scadenza. Ora l’INPS ci ha notificato un Verbale di accertamento in quanto responsabili in solido per i contributi non versati dalla ditta esecutrice dei lavori che ha cessato l’attività al 31/10/2007. Cosa dobbiamo fare?
in un contratto d’appalto a misura, qual’ora la parte appaltante per il tramite della direzione lavori, richiedesse varianti in corso d’opera, le stesse come devono essere liquidate? e’ giusto fare riferimento al bollettino della camera di commercio?
Vorrei sapere : Qual’è il termine perentorio di legge entro il quale il Direttore dei Lavori deve CONSUNTIVARE i lavori di ristrutturazione fabbricato eseguiti a misura con regolare CONTRATTO di APPALTO e quindi presentare la CONTABILITA’ FINALE e Definitiva ???
Potrei ricevere una e_mail circa la previsione temporale di una vostra risposta alla mia domanda del 14 ottobre 2008 ???
vorrei sapere: il contratto d’appalto è soggetto all’IVA e, quindi, è soggetto alla registrazione obbligatoria? se sì, qual’è larticolo e la legge di riferimento?
grazie
oggi ho aperto finalmente la mia impresa .ho gia un problema , il mio primo cliente per un lavoro che non supera i 5000 euro mi ha portato a firmare un contratto d appalto lungo 30 pagine. non ci capisco nulla
il mio cliente mi ha commisionato un lavoro di fornitura con posa in opera, importo totale 300.000 euro, contratto a corpo da circa otto giorni mi comunica telefonicamente che parte del lavoro commisionato deve, per scelta politica aziendale, assegnare una percentuale del 30% al mio concorrente.
se io non accettassi per nessuna ragione la richiesta del mio cliente , cosa potra’ succedere.
Buongiorno,
vorrei sapere quale normativa regolava i contratti PUBBLICI d’appalto prima del dlgs del 2006.
Grazie.
vorrei la vostra opinione per quanto riguarda i termini di azione del subappaltatore.P.S se il committente nel contratto d’appalto ha riconosciuto ad appaltatore il diritto di subappaltarne l’oggetto del contratto(p.s la costruzione di un immobile di 10 piani).L’appaltatore prevede che il subappaltatore alla fine puo prendere il 77% del investimento mentre colui 23%(dove 13% spetta al committente e 10% ad appaltatore).Alla fine della procedura,secondo voi tra i quali verra convenuto il contratto della permuta,visto che il vero rapporto giuridico sia tra il committente e l’appaltatore.Il committente e’ proprietario intestatario del terreno messo a disposizione del appaltatore.
Ho registrato un contratto di appalto, adesso i lavori si sono conclusi, quali adempimenti sono obbligato ad eseguire? debbo comunicarlo all’agenzia delle entrate con un ulteriore F24 di conclusione lavori?
sono un elettricista.nel 2007 ho consegnato un preventivo che mi è stato firmato per accettazione,due anni dopo sono iniziati i lavori e si protrarranno a lungo. Non è stata specificata una data ne di inizio ne di fine lavori.I prezzi allora elencati possono essere oggi aumentati?
Dovrei stipulare un contratto di appalto con un ‘azienda Edile che dovra’ eseguire i lavori di cemento armato sul cantiere, potrei avere un fac- simile .
Buongiorno ,
vorrei sapere se e’ realizzabile un contratto di appalto che recita “…….Art. 6) I lavori appaltati saranno compensati a corpo ed i prezzi per eventuali opere non previste dal presente contratto dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati per iscritto dal Committente prima della loro esecuzione. Rimane salvo che modifiche , integrazioni e/o errori compresi nel 10% si considerano gia’ compresi nell’importo oggetto del presente contratto . Per modifiche, integrazioni e/o errori eccedenti tale percentuale saranno applicati come prezzari di riferimento , il PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE EDILI ed il PREZZIARIO REGIONALE DEGLI IMPIANTI della regione Toscana riferito all’anno 2011 .Non c’e’ una contraddizione in termini ?
Buongiorno,
vorrei sapere se il contratto d’appalto può farsi rientrare nella categoria dei contratti intuitu personae?
Grazie
Salvatore