Il contratto di appalto

Le norme, le obbligazioni e le particolarità del contratto d'appalto

Il Codice civile tratta del contratto di appalto nel Libro IV, Titolo III, Capo VII, artt. da 1655 a 1677. La più accreditata dottrina fa rientrare l’appalto nella categoria dei rapporti giuridici di lavoro, accanto al contratto d’opera (art. 2222 c.c.) ed al rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.).

Nell’ambito di questa categoria vengono sottolineati il carattere peculiare dell’appalto, quale tipico contratto di risultato, e la sua collocazione tra i rapporti giuridici di diritto commerciale. L’art. 1655 c.c. recita:

«l’appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro».

L’appaltatore deve necessariamente essere un imprenditore commerciale ai sensi dell’art. 2082, c.c. oppure disporre di una organizzazione di tipo imprenditoriale.

Occorre, in primo luogo, tenere ben distinti il contratto di appalto dal contratto d’opera.

L’art. 2222 c.c., intitolato appunto “contratto d’opera” stabilisce che è prestatore d’opera colui che si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un’opera od un servizio con il lavoro prevalentemente proprio o dei familiari.

L’appaltatore e il prestatore d’opera, dunque, organizzano autonomamente ed a proprio rischio l’attività che svolgono. Tuttavia i due contratti si distinguono per il tipo di organizzazione:

  • tipicamente imprenditoriale nel contratto di appalto,
  • prevalentemente basata sl lavoro personale dell’imprenditore e dei suoi familiari nel contratto d’opera.

Il contratto di appalto è il contratto tipo generalmente utilizzato nella grande e media impresa, mentre il contratto d’opera trova, invece, applicazione per il professionista.

Ad accoumunare i due tipi contrattuali è dunque l’autonomia nella organizzazione del lavoro che li differenzia invece da rapporti di lavoro subordinato, nei quali il prestatore di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale, o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Particolarità del contratto di appalto

Nel contratto di appalto l’art. 1658 c.c. prevede che la materia, se non diversamente sancito dalla convenzione o dagli usi, deve essere fornita dall’appaltatore.

Nella vendita è previsto che il rischio per la perdita della cosa di regola passa in capo all’acquirente dal momento della stipula del contratto.

La garanzia per vizi (art. 1490 c.c.) o mancanza di qualità (art. 1497 c.c.) sono soggette a decadere se il compratore non provvede alla denuncia relativa entro otto giorni dalla scoperta o a prescriversi entro l’anno dalla consegna (art. 1495, c.c.)

I vizi sono le imperfezioni della cosa che incidono sulla oggettiva utilizzabilità, oppure sul suo valore diminuendolo in modo apprezzabile.

È necessario che il vizio sia preesistente alla vendita (se successivo, infatti, darà luogo solo all’inesatto adempimento) e che la prova della sua esistenza e della sua entità sia data dallo stesso compratore che lamenta il vizio.

Al vizio vengono equiparate la mancanza di qualità della cosa o la consegna di una cosa per un’altra (c.d. aliud pro alio).

Nota: Nel contratto d’opera la responsabilità per vizi occulti conosce il duplice termine di otto giorni per la denuncia e di un anno dalla consegna dell’opera per l’esercizio dell’azione.