Srl semplificate a un euro: Statuto in vigore dal 29 agosto

di Barbara Weisz

Pubblicato 27 Agosto 2012
Aggiornato 5 Gennaio 2015 16:49

Ecco il modello standard per costituire una Srl semplificata a capitale minimo di un euro, nuova forma societaria prevista dalla legge sulle liberalizzazioni per i giovani sotto i 35 anni di età: in vigore dal 29 agosto.

Conto alla rovescia per l’avvio di srl semplificate da parte di nuovi imprenditori under 35: da mercoledì 29 agosto entra in vigore il decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138 contenente il modello di Statuto societarionecessario al notaio per redigere l’atto costitutivo della nuova società.

Il provvedimento era l’ultimo tassello necessario per dare concretamente il via alle Ssrl o Srls introdotte con la legge sulle liberalizzazioni (dl 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»).

Srl semplificata – Statuto e atto costitutivo

Attenzione: si tratta della cosiddetta Srls (società a responsabilità limitata semplificata) destinata ai soli giovani sotto i 35 anni di età.

Questa forma società è diversa dalla Srlcr (srl a capitale ridotto) che può essere aperta con  dotazione minima di un euro dagli over 35 in base alla norma introdotta con il decreto Sviluppo (Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012).

Una delle differenze fra le due forme di srl, oltre al requisito di età, è proprio il fatto che per la srlcr (quella per gli over 35) non è previsto lo statuto standard, obbligatorio per aprire una srl semplificata.

Modello di Statuto per Srls

Il decreto contiene il “Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata” e l’individuazione “dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell’articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell’articolo 3, comma 2” del dl liberalizzazioni.

 

Il modello è molto semplice, e come prevede la legge è esente da diritti di bollo e di segreteria e, anche se l’atto va depositato dal notaio, non sono dovuti onorari notarili. Il modello è composto da dieci campi da compilare con dati anagrafici dei soci e requisiti della società.

Prevede che, nella denominazione della società, vada indicata la forma societaria “società a responsabilità limitata semplificata“.

Va specificato l’oggetto delle attività della società, va indicato il capitale versato (minimo un euro).

E’ vietato il trasferimento delle quote a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.

Vanno indicati gli amministratori (che secondo quanto previsto dalla legge devono essere scelti fra i soci). L’atto costitutivo specifica che “all’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società” e “l’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione”.

Atto costitutivo delle Srls

Il decreto ministeriale specifica che l’atto costitutivo, redatto sulla base del modello standard, costituisce di fatto anche lo statuto della società e aggiunge che, per quanto non specificato dal modello standard si applicano «le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti».

Il decreto stabilisce esplicitamente che il notaio, ricevendo l’atto, accerti che l’età delle persone fisiche che intendono costituire la società sia quella prevista dall’articolo 2463-bis del codice civile (ovvero sia inferiore ai 35 anni).