Imprese: ecco il Decreto compensazione debiti e crediti PA

di Barbara Weisz

11 Luglio 2012 12:45

Le imprese possono utilizzare i crediti verso la PA per compensare debiti iscritti a ruolo entro il 30 aprile 2012: i modelli di domanda e le istruzioni per la compensazione nel DM in Gazzetta Ufficiale dal 2 luglio.

La certificazione dei crediti delle imprese verso la Pubblica Amministrazione statale e locale, può essere utilizzata per compensare debiti nei confronti della PA: lo prevede il terzo dei quattro decreti MEF presentati lo scorso 22 maggio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.152 del 2 luglio,  con le procedure da seguire e le caratteristiche dei crediti e debiti compensabili.

DM compensazione crediti PA e debiti imprese

Il provvedimento fa parte del Pacchetto del Governo per contenere il problema dei ritardi nei pagamenti dalla PA, oltre al quale è stato pubblicato anche il Decreto Ministeriale che consente di trasformare i crediti in Titoli di stato (in attuazione del DL Liberalizzazioni).

Debiti e crediti in compensazione

Si possono utilizzare i crediti certificati per pagare, parzialmente o integralmente, i seguenti debiti, per i quali in ogni caso deve essere stata emessa cartella di pagamento entro il 30 aprile 2012:

  • tributi erariali, regionali e locali,
  • contributi assistenziali e previdenziali,
  • premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,
  • entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione,
  • oneri accessori, aggi e spese a favore dell’ente di riscossione,
  • imposte previste all’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122 (fra cui crediti d’imposta per attività di ricerca, detrazione per riqualificazione energetica).

Un successivo decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze potrà estendere la compensazione anche ad altre entrate riscosse mediante ruolo.

Il decreto sottolinea (art 3) che si possono utilizzare in compensazione anche i crediti certificati verso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti. Significa che sono utilizzabili crediti verso aziende sanitarie locali e ospedaliere,istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (anche se trasformati in fondazioni), aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN, istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

La procedura

L’azienda titolare del credito deve presentare la certificazione ottenuta presentando la domanda secondo le istruzioni previste nei rispettivi decreti del MEF (certificazione crediti verso lo Stato oppure certificazione crediti verso la PA locale), all’agente di riscossione competente per i debiti che intende pagare.

Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, l’azienda è tenuta, contestualmente, ad indicare all’agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. Se manca questa indicazione, decide l’agente della riscossione secondo le priorità previste dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’agente della riscossione ritira la certificazione originale e ne consegna una copia timbrata per ricevuta al titolare del credito.

Entro tre giorni lavorativi verifica la validità della documentazione, mediante richiesta all’Amministrazione debitrice trasmessa con posta elettronica certificata oppure utilizzando, dove è possibile, la piattaforma elettronica disciplinata con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183). L’amministrazione debitrice deve rispondere entro 10 giorni, e l’agente di riscossione comunica all’azienda l’esito della verifica.

A questo punto, se tutto è andato bene, il debito dell’azienda nei confronti della PA si estingue «limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione» e l’azienda ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione.

L’avvenuta compensazione è comunicata dall’agente della riscossione all’ente debitore e a quello impositore entro cinque giorni lavorativi (sempre attraverso posta elettronica certificata o piattaforma elettronica).

L’agente della riscossione comunica mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, al ministero dell’Economia, l’ammontare delle compensazioni effettuate con l’indicazione del tributo, degli oneri accessori, degli aggi e delle spese a favore dell’agente della riscossione oggetto di compensazione.

L’estinzione del debito per compensazione non comporta oneri di riversamento in capo all’agente della riscossione.

Restano dovuti gli eventuali interessi di mora e l’aggio (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112), maturati dal momento della quantificazione del debito fino alla data di estinzione del debito.

E’ possibile che l’azienda abbia scelto di utilizzare in compensazione solo una parte del credito certificato. In questo caso, l’importo del credito utilizzato è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione: il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione é accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.

Il debito compensato

A questo punto, l’azienda ha estinto il suo debito e la PA resta invece debitrice verso l’ente a cui è stata presentata la certificazione. L’importo oggetto della certificazione deve essere pagato entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa.

Se l’ente debitore non paga, l’agente della riscossione lo comunica ai ministeri dell’Interno e dell’Economia, e l’importo dovuto viene recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Fanno eccezione, da questi recuperi, le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale.

Se il recupero delle somme non è possibile, si procede alla riscossione coattiva.