Srl semplificate: cosa cambia con il Decreto Sviluppo

di Barbara Weisz

Pubblicato 18 Giugno 2012
Aggiornato 26 Dicembre 2012 16:28

Srl semplificate anche sopra i 35 anni nel Decreto Sviluppo, che introduce novità per l'avvio di società a responsabilità limitata a un euro: regolamenti attuativi, esenzione da imposta di bollo, rimborsi per spese notarili, requisiti e obbligo di accantonamento utili.

Il cambiamento fondamentale introdotto dal decreto sviluppo in materia di Ssrl (srl semplificate) a un euro è l’abolizione della soglia dei 35 anni età, ma ci sono anche altre novità su obblighi (esenzione dal bollo solo per under 35) e requisiti di capitale (accantonamento utili al 25% sul modello tedesco).

Testo integrale del Decreto Sviluppo 2012

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova norma sulle Srl semplificate, anche alla luce di quanto successo negli ultimi mesi.

Ssrl: nuovi tempi di avvio

Con il DL Sviluppo sarà possibile per tutti costituire una srl semplificata ma perché la misura diventi operativa, bisognerà attendere (oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto), il modello standard a cui devono uniformarsi Statuto e atto costitutivo delle nuove società.

Per sveltire la cosa, al posto dei decreti ministeriali ora basteranno dei regolamenti, peccato che non vi siano limiti temporali imposti per la loro emanazione, quindi non resta che aspettare.

La novità:  il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (DL Liberalizzazioni) prevedeva che l’operatività delle nuove Srl fosse subordinata all’emanazione di decreti attuativi (Giustizia,  di concerto con Economia e Sviluppo Economico) entro 60 giorni dalla conversione della legge (ovvero entro il 23 maggio 2012).

Non essendo mai arrivati i decreti, è intervenuta la nuova norma del Dl, che demanda il modello standard a un «atto di natura non regolamentare del ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale del notariato».

Insomma, non sarà più necessario un Dm, ma basterà un provvedimento contenente il tanto atteso modello standard al quale dovranno uniformarsi lo statuto e l’atto costitutivo della srl a un euro (con la nullità di ogni clausola modificativa o integrativa).

Quanto l’atto in questione sarà pronto, di fatto si potranno aprire le srl a un euro (la norma non impone più il limite dei 60 giorni, quindi non ci sono precisi riferimento temporali in questo senso).

Si può sottolineare su questo punto che di fatto resta una rigidità, superata invece in altri paesi europei (in Germania, è obbligatorio adeguarsi allo statuto standard solo nel caso in cui non si va dal notaio).

Srl semplificate: i nuovi costi di avvio

La precedente normativa prevedeva la gratuità di bollo ed onorario notarile. Ora, l’atto costitutivo e l’iscrizione al registro delle imprese restano esenti dal diritto di bollo solo per under 35 (il che significa che l’agevolazione non è estesa a chi ha superato questa soglia di età).

Anche se resta applicabile a tutti la norma per cui non sono dovuti onorari notarili, la legge stabilisce anche il ministero della Giustizia debba fissare un importo massimo per il rimborso delle spese generali che il notaio può chiedere solo per srl di soci con più di 35 anni.

Quote e requisiti di capitale: novità

Una delle conseguenza dell’estensione delle srl semplificate agli over 35 è la possibilità di cessione delle quote fra soci.

Inoltre, c’è una novità relativa al capitale sociale: la norma, come è noto, prevede che le srl semplificate debbano avere un capitale minimo di 1 euro, massimo di 10mila euro (dopo di che, si rientra nelle normali regole delle srl).  Ora, però si introduce una nuova regola: il 25% degli utili netti che risultano nel bilancio annuale è imputata a riserva indisponibile sino a che questa, unitamente al capitale, raggiunge i 10mila euro.

Si tratta di una misura simile a una norma tedesca, che impone l’accantonamento di un quarto degli utili. Il cambiamento risponde a una serie di dubbi, avanzati negli ultimi mesi da autorevoli economisti, sul rischio che lo sconto sui vincoli di capitale potesse incentivare comportamenti opportunistici dei soci (una sorta di distorsione del concetto di rischio d’impresa).
Però, di fatto,  fa rientrare dalla finestra il requisito di capitale.

Anche l’eliminazione del vincolo di età va incontro a richieste che erano arrivate da associazione imprenditoriali delle PMI, ma anche dalla Banca d’Italia e da economisti che avevano sollevato addirittura un dubbio di incostituzionalità.