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Regime dei minimi: codici tributo per F24

di Barbara Weisz

28 Maggio 2012 16:30

Dall'Agenzia delle Entrate i codici tributo per l'F24 riservati a giovani under 35 e lavoratori in mobilità che rientrano nel Regime dei Minimi 2012 (aliquota al 5% sostitutiva IRPEF), resta escluso dal beneficio chi ha fatto esperienza nell'impresa familiare: il parere dei Consulenti del Lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso con la risoluzione 52/E i codici tributo per la dichiarazione dei redditi 2012 in cui fa il suo debutto la nuova tassazione tassa agevolata al 5% riservata ai contribuenti che rientrano nel nuovo Regime dei minimi.

Dal primo gennaio 2012, giovani imprenditori sotto i 35 anni e lavoratori in mobilità che avviano un’attività possono usufruire dell’aliquota unica agevolata, sostitutiva di IRPEF e addizionali.

Ma attenzione: secondo un parere dei Consulenti del Lavoro, resterebbero esclusi i giovani che hanno lavorato in un’impresa familiare visti i nuovi requisiti 2012, anche se manca dall’Agenzia un ulteriore chiarimento in merito.

Codici Tributo per Regime dei Minimi

Per poter versare le imposte con aliquota agevolata, i contribuenti in regime dei minimi devono utilizzare il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • codice 1793 – per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, prima rata
  • codice 1794 – per il versamento dell’acconto, seconda rata
  • codice 1795 – per il versamento del saldo

In linea generale il superminimo dura 5 anni, ossia per il primo anno dell’attività aziendale e per i quattro esercizi successivi. In realtà, questo non vale per i più giovani che aprono un’impresa prima di avere 30 anni: in questo caso, l’agevolazione prosegue fino al compimento del 35esimo anno di età.

Del superminimo possono usufruire sia coloro che aprono un’attività o un’impresa ex novo dopo il primo gennaio 2012, sia coloro che l’hanno iniziata  dopo il 31 dicembre 2007.

Imprese familiari vs. Regime dei Minimi

Frequentemente figli o familiari di un imprenditore hanno avuto un’esperienza di lavoro nell’azienda di famiglia: in questo caso si perde il diritto ad accedere all’imposta sostituiva del 5%.

Il punto di partenza normativo è come detto il provvedimento n. 185820 del 22 dicembre 2011 del direttore dell’Agenzia delle Entrate (il provvedimento interpretativo della legge).

Fra i requisiti previsti, c’è quello di non aver esercitato, nei 3 anni che precedono l’inizio attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, e l’attività non deve essere il proseguimento di un’altra, svolta prima come dipendente o autonomo (tranne per il periodo di tirocinio obbligatorio).

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha dunque risposto – con il parere numero 18 del 28 maggio 2012 – che il modo in cui la norma è formulata,  impedisce di accedere all’agevolazione a chi abbia collaborato con l’impresa di famiglia (in pratica, la semplice esperienza lavorativa nell’azienda di famiglia viene assimilata a un’esperienza imprenditoriale o in proprio).

Questa esclusione vale anche nel caso in cui il giovane voglia aprire un‘attività  diversa da quella dellimpresa familiare.

C’è però una considerazione da fare relativa alla tempistica, precisando la quale la direttiva dell’agenzia parla di tre anni, non di periodi di imposta: questo, secondo il parere dei consulenti del lavoro, significa che fanno fede le date, appunto e non i periodi di imposta.

C’è infine il caso in cui «un soggetto apra la partita Iva per svolgere una attività d’impresa in forma individuale e costituisca un’impresa familiare coinvolgendo un proprio familiare che nei tre anni precedenti ha svolto una propria attività d’impresa e/o di lavoro autonomo». Siccome l’unico obbligato al versamento dell’imposta è il titolare, il familiare non assume la veste di contribuente in relazione al regime dei minimi, e dunque può tranquillamente essere coinvolto.

Si tratta, è bene ricordarlo, di un Parere dei Consulenti del Lavoro, non di una presa di posizione ufficiale dell’Agenzia.