La produzione di energia tramite ”fonti rinnovabili”, tra cui il fotovoltaico ha conosciuto negli ultimi anni un periodo di forte affermazione, in conseguenza del dibattito che si è aperto a livello mondiale sul tema dei cambiamenti climatici e della relativa esigenza di sviluppare fonti energetiche alternative correlate a politiche orientate al risparmio energetico.
La materia, sia a livello europeo che nell’ordinamento giuridico italiano, è stata conseguentemente oggetto di una serie di provvedimenti legislativi e politiche di incentivazione di questo settore che ha portato allo sviluppo di un corpo normativo che ha per oggetto:
L’esperienza passata, nonostante il susseguirsi di norme emanate con l’intento di “semplificare” le procedure e contribuire alla incentivazione dello sviluppo delle energie rinnovabili, ha evidenziato tuttavia che l’iter per l’autorizzazione alla installazione di un impianto fotovoltaico (soprattutto se di dimensioni consistenti) e l’autorizzazione alla connessione alla rete nazionale rappresentano spesso gli elementi che maggiormente incidono sia sulla fattibilità che sulla tempistica legata all’entrata in esercizio di un impianto.
Buona parte di queste difficoltà sono “probabilmente” da ricondursi alla frammentazione delle competenze tra i diversi soggetti istituzionali che, tanto a livello normativo quanto nella gestione delle autorizzazioni, intervengono al momento in cui un operatore decide di avviare l’esercizio di un impianto fotovoltaico.
In Italia, la Costituzione dispone, all’articolo 117 comma 3, che le attività di ”produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia“ sono materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni; ovvero spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia ma è riservata alla legislazione dello Stato la definizione dei principi fondamentali. Tra gli obblighi delle Regioni vi è quello di dotarsi di un Piano Energetico Regionale nel rispetto del Piano Energetico definito a livello Nazionale.