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Decreto Semplificazioni: bilanci societari, contabilità e sindaco unico

di Alessandro Vinciarelli

Pubblicato 31 Gennaio 2012
Aggiornato 26 Ottobre 2018 14:09

Il Decreto Semplificazioni introduce nuove discipline nel controllo contabile delle società e interviene sulle disposizioni per il sindaco unico nella redazione del bilancio societario.

Il Decreto Semplificazioni, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, introduce nuove discipline legate ai bilanci societari e al controllo contabile, che coinvolge società per azioni ma anche piccole e medie imprese.

In particolare il decreto pone particolare attenzione sulla figura del sindaco unico nelle società che redigono il bilancio abbreviato e cerca di sciogliere qualche dubbio d’interpretazione sul nuovo articolo 2477 c.c. come introdotto dalla legge n. 183 del 2011 (Legge di Stabilità).

Al riguardo erano infatti stati espressi forti dubbi circa le operazioni di sostituzione dell’attuale struttura di controllo (collegio sindacale e/o revisore legale dei conti) con il più snello sindaco unico, magari anche con le funzioni di revisore.

Il monito era partito dalle principali categorie interessate, tra cui il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e il Consiglio nazionale del notariato, che avevano evidenziato come una prima versione dell’articolo 38 del decreto semplificazioni, aveva tentato di fornire una interpretazione autentica dell’articolo 2477 c.c. creando ulteriore caos.

Le nuove direttive

Con le nuove direttive previste dal Decreto Semplificazioni si chiarisce che nel caso in cui la società può redigere il bilancio in forma abbreviata la regola è il sindaco unico, ma è possibile comunque di adottare il collegio sindacale modificando lo statuto. Qualora cessino i requisiti per la redazione del bilancio abbreviato scatta l’obbligo del collegio sindacale.

Non è più presente una distinzione tra società a reddito limitato e società per azioni, ma è la forma con cui si può redigere il bilancio che guida la composizione dell’organo di controllo.

Inoltre le S.r.l. obbligate a definire l’organo di controllo sono quelle: con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (euro 120.000); obbligo di redazione del bilancio consolidato; controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti; superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis c.c. sulla redazione del bilancio in forma abbreviata.