La riforma del contratto di Apprendistato: le assunzioni agevolate

Riforma del contratto di apprendistato 2011: modalità di assunzione, agevolazioni fiscali per le imprese e sanzioni per mancati adempimenti.

Apprendistato: le assunzioni agevolate

Capitolo 3 della Guida al contratto di Apprendistato

Modalità di assunzione

L’articolo 6 comma 3 del Testo Unico prevede che gli apprendisti siano esclusi dal computo di tutti i limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Questo vuol dire che nel momento in cui deve essere verificato il superamento di una certa soglia per l’applicazione di una specifica disciplina, gli apprendisti non devono essere considerati nel calcolo.

Resta inteso che sono escluse da tale adempimento tutte le leggi o i contratti che prevedono espressamente anche il computo degli apprendisti.

Il numero di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate. Qualora il datore di lavoro non abbia dipendenti qualificati o specializzati ovvero ne abbia un numero inferiore a tre unità, può assumere non più di tre apprendisti.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato anche lavoratori somministrati mediante contratto di staff leasing ovvero quelli assunti indirettamente per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro.

E’ possibile assumere come apprendisti anche lavoratori in mobilità. Nello specifico la normativa si riferisce alla generalità dei lavoratori in mobilità ossia anche a quelli di età superiore a 29 anni. E’ sufficiente che questi siano iscritti nelle liste di mobilità anche se questi non hanno, comunque, diritto a fruire dell’indennità. In tali casi il recesso del rapporto di lavoro sarà possibile solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo anche al termine del periodo di formazione.

Agevolazioni fiscali

L’inserimento in azienda viene supportato da incentivi economici. La Legge di stabilità ha previsto un’importante forma di agevolazione per le aziende fino a nove addetti: sgravio del totale dei contributi, applicabile alle imprese in regola con il Durc e limitatamente ai contratti di apprendistato stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016. Il beneficio, comunque, sarà riconosciuto fino ad un massimo di tre anni. Per i periodi successivi al triennio la contribuzione resterà al 10%.

Lo sgravio non si applica ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e assunti con contratto di apprendistato per i quali l’aliquota resta ferma al 10% (al massimo per 18 mesi).

Per le aziende con più di nove dipendenti l’aliquota contributiva è pari al 10%.

Viene, comunque, garantita all’apprendista copertura previdenziale e assicurativa analoga a quella degli altri lavoratori: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro invalidità e vecchiaia; maternità; assegni familiari. Pertanto l’azienda dovrà trasmettere all’Inps il flusso Uniemens con l’indicazione della retribuzione imponibile.

A carico dell’apprendista grava il contributo del 5,84% dell’imponibile retributivo da versare alla gestione Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti).

Il datore di lavoro che, al termine dell’apprendistato, conferma il lavoratore ha diritto al mantenimento dei benefici contributivi, previdenziali e assistenziali per l’anno successivo al termine del periodo di apprendistato.

Nel caso di assunzioni di lavoratori in mobilità, oltre ai benefici previsti dalla legge 223 del 1991 (contribuzione agevolata per i 18 mesi dall’assunzione), all’impresa spetta un incentivo pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per ogni mensilità corrisposta per la durata di 12 mesi ovvero 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni e 36 mesi nelle aree del mezzogiorno.

Ai fini Irap l’impresa potrà portare in deduzione le spese per i lavoratori assunti come apprendisti.

Sanzioni

I datori di lavoro che beneficiano delle agevolazioni senza svolgere la formazione prevista saranno soggetti a pesanti sanzioni corrispondenti al doppio di tutti i contributi previdenziali risparmiati. Inoltre, il lavoratore può chiedere la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto ordinario. Restano esclusi i casi in cui la mancata formazione non dipenda dai datori di lavoro.

Se il datore di lavoro viene meno a uno degli obblighi previsti dalla riforma dell’apprendistato (quali ad esempio la mancata forma scritta del contratto, l’individuazione del percorso di formazione o la presenza di un tutor) dovrà pagare una sanzione compresa tra 100 euro e 600 euro e, in caso di recidiva, tra 300 euro e 1.500 euro.

Ad elevare le sanzioni saranno gli organi di vigilanza che effettueranno accertamenti in materia di lavoro e previdenza.