La Legge di Stabilità prevede agevolazioni nell’applicazione del lavoro part-time. Vengono reintrodotte le “clausole flessibili ed elastiche” per cui il datore di lavoro può variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (ferme restando le regole previste dalla contrattazione nazionale oppure dall’accordo fra le parti).
Il periodo minimo di preavviso, nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi della clausola elastica, è pari a due giorni lavorativi. In pratica, sono state abrogate le disposizioni previste dal comma 44 dell’art.1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, mentre sono state reintrodotte quelle previste dall’art.3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e dell’articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.
Inoltre, è stata introdotta la norma in base al quale l’accordo fra le parti sulla trasformazione del tempo indeterminato in tempo parziale debba essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Sono infine previste misure di incentivazione del telelavoro, per facilitare l’inserimento dei disabili, dei lavoratori in mobilità, e per facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ad esempio estendendo ai contratti a termine o reversibili (di telelavoro) i finanziamento previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (contributi fino a 40 miliardi annui, da parte del Fondo per l’occupazione, di cui almeno il 50% alle pmi sotto i 50 dipendenti).