Elemento del bilancio aziendale, il conto economico aggrega l’insieme dei costi e dei ricavi dell’impresa. Può essere rappresentato “a sezioni contrapposte”, con il dare che contiene i costi e l’avere i ricavi, piuttosto che in una forma denominata “a scalare” dove il totale delle partite si compensa con la somma algebrica dei vari conti fino ad arrivare all’utile o alla perdita dell’esercizio.
Lo schema del conto economico, in conformità all’articolo 2425 del Codice Civile, deve contenere fra le altre voci:
Una corretta compilazione del conto economico è di fondamentale importanza nella gestione di una società soprattutto in merito all’aspetto tributario: grazie ad una interpretazione delle voci che lo compongono, si determina infatti la base imponibile necessaria al calcolo delle imposte sul reddito.
Ci stiamo riferendo in particolare all’imposta regionale sulle attività produttive. Sono soggetti passivi dell’IRAP: società di capitali, società cooperative, enti commerciali, società di persone, persone fisiche che esercitano attività commerciali o arti e professioni e produttori agricoli purché sviluppino un volume d”affari annuo superiore a euro 2.582,28 piuttosto che a euro 7.746,85 se operano nei comuni montani con meno di mille abitanti.
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 la base imponibile IRAP delle società commerciali – eccetto banche, assicurazioni e ogni altra società finanziaria (per le quali sarà di riferimento l’articolo 6) – è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione, indicata dal richiamato articolo 2425 del Codice Civile comma primo lettera A) (e quindi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi direttamente imputabili all’attività dell’impresa, delle cessioni delle materie prime, sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili esclusi i cespiti, delle cessioni delle azioni, obbligazioni o altre quote di partecipazioni e di strumenti finanziari simili, nonché le indennità conseguite a titolo di risarcimento e tutti i contributi in denaro) e la somma di quelle classificabili ai costi della produzione, indicata dalla lettera B) del medesimo comma al netto, in quanto indeducibili, delle perdite su crediti, delle spese del personale dipendente e lavoro assimilato, dei compensi per lavoro autonomo, della quota interessi del canone di locazione finanziaria, delle perdite su crediti e, novità del 2008, dell’imposta comunale sugli immobili.
I costi della produzione vanno imputati al netto di resi, abbuoni, sconti di natura commerciale e premi. Concorrono, inoltre, alla formazione del reddito ricavi, spese e altri componenti di cui, nell’esercizio di competenza, non sia ancora certa l’esistenza o la determinabilità in modo obiettivo in sintonia con quanto disposto dall’articolo 109 del TUIR.
Proventi e oneri di natura straordinaria non assumono rilevanza ai fini della determinazione dell’IRAP (es.: liquidazione e pagamento di un indennizzo da parte dell’assicurazione). Il termine “straordinario” è riferito all’estraneità della fonte del provento e dell’onere, all’attività ordinaria.
Fanno eccezione quelli correlati a componenti positivi o negativi del valore della produzione di periodi d’imposta precedenti o successivi.
Plusvalenze e minusvalenze, poiché non menzionate dall’articolo 5bis del decreto IRAP non concorrono alla formazione del valore della produzione netta delle imprese individuali e società di persone ai fini IRAP secondo quanto chiarito dalla Finanziaria 2008, che ha apportato rilevanti modifiche alla determinazione della base imponibile e all’aliquota d’imposta stabilita nella misura del 3,9% (tuttavia le Regioni hanno facoltà di variare tale aliquota fino a un massimo di un punto percentuale). La Legge 244 del 24 dicembre 2007 chiarisce inoltre che, sebbene dal 2008 le plusvalenze non concorrano alla formazione della base imponibile IRAP, resta invece fermo il concorso delle quote residue delle plusvalenze fino al periodo in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.
Concorre, infine, alla formazione della base imponibile il valore delle variazioni delle rimanenze finali: qualora positivo va a incrementare il valore della produzione, in caso contrario lo riduce.
Buongiorno.
Sono possessore del 25 % di una quota societaria di un bene che e’ stato rivalutato.Che tassazione devo subire nel caso di vendita’ delle quote ? Grazie