Il Fondo di Garanzia per le Pmi

Analisi dei requisiti normativi di accesso al Fondo di Garanzia per le Pmi, rifinanziato di 450 mln di euro ed esteso a nuove categorie per fronteggiare la crisi economica

Per affrontare la crisi economica in atto, il Ministro Scajola nei mesi scorsi ha previsto di aumentare la dotazione iniziale del “Fondo di Garanzia per le Pmi“, peraltro già potenziato nel 1997 dalla Legge Bersani n.662/96.

Oggi, con una rifinanziamento di 450 milioni di euro, il Fondo assicura garanzie dirette e indirette su finanziamenti bancari e leasing alle Pmi per agevolare l’accesso al credito volto a realizzare progetti di innovazione – di durata non inferiore a 36 mesi e non superiori a 10 anni – di prodotti, servizi e processi aziendali (organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione) attraverso tecniche digitalizzate. (leggi anche: Fondo garanzia Pmi, richieste in crescita: come fare domanda). Analizziamone le caratteristiche.

Esteso con il Dl anticrisi anche alle imprese artigiane, al Fondo garantito dallo Stato possono accedere: piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa economicamente e finanziariamente sane; consorzi e società consortili dei servizi alle Pmi (di cui agli artt. 17, 18, 19 e 23 della L. n.317/91), le società consortili miste (di cui all ‘ art. 27) economicamente e finanziariamente sane.

Queste ultime, tuttavia, debbono necessariamente rientrare nei parametri previsti per le Pmi e, per potersi definire economicamente e finanziariamente sane, devono potere far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali si è chiesto l’intervento del Fondo.

In dette categorie di massima rientrano: le Pmi del settore minerario-estrattivo, manifatturiero, produzione e distribuzione energia elettrica, acqua e gas, costruzioni, commercio all ‘ ingrosso ed al dettaglio, riparazioni di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa, alberghi e ristoranti, trasporto, magazzinaggio e comunicazioni, attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali, sanità ed altri servizi sociali, altri servizi pubblici sociali e personali.

Sono inoltre annoverati i seguenti settori ISTAT: agricoltura, caccia, silvicoltura (solo controgaranzia), pesca piscicoltura e servizi connessi (solo controgaranzia) e istruzione.

La garanzia può giungere fino all’80% nelle regioni del Sud e al 50% in quelle del Nord, con un massimale di 500mila euro per azienda.

Finalizzato a garantire finanziamenti, prestiti partecipativi e partecipazioni concesse da banche, intermediari finanziari e società finanziarie, è possibile accedervi per le seguenti tipologie di spesa: operazioni a medio-lungo termine, compresi sconto di effetti e locazione finanziaria di durata compresa tra 18 mesi e 10 anni; prestiti partecipativi; partecipazioni di minoranza al capitale delle Pmi di durata non superiore ai 10 anni, quando esse siano in forma di società di capitali; qualsiasi operazione finanziaria diversa dei finanziamenti a medio-lungo termine direttamente finalizzata all’attività d’impresa nei limiti della regola de minimis, peraltro ammessa alla fruizione del contributo di cui alla controgaranzia trattata in prosieguo; finanziamenti per la reintegrazione del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi, concessi alle imprese di autotrasporto e alle piccole imprese che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria prevista dalla L. n.77/04 di competenza del semestre antecedente all ‘ ammissione e sempre nel rispetto della regola de minimis.

Oggetto di tali operazioni dovranno essere investimenti materiali ed immateriali delle Pmi, esclusi i beni già in loro possesso e quelli mobili registrati equipaggiati con attrezzature particolari atte al trasporto di determinati beni, da effettuare sul territorio nazionale postumamente alla presentazione di domanda di finanziamento, con vincolo di destinazione quinquennale per i beni così acquisiti.

Qualora tali investimenti riguardino beni immateriali, essi devono attenere al trasferimento di tecnologie sotto forma d’acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento delle conoscenze tecniche brevettate e non, il cui sfruttamento deve avvenire nello stabilimento beneficiario dell ‘ aiuto la cui permanenza in loco dovrà essere assicurata per almeno il quinquennio successivo.