Mobbing: patologia professionale perseguibile e risarcibile

Analisi fenomenologica e normativa del bossing e del mobbing in azienda: sussistenza, responsabilità del datore di lavoro, risarcimento dei danni

Mentre la giurisprudenza negli anni ha canonizzato l’istituto del bossing, di rado ha esaminato un’altra forma più strisciante ma non meno subdola, fatta ancora una volta di pressioni e intimidazioni psicologiche subite dal lavoratore sui luoghi di lavoro: il mobbing orizzontale.

Se nel primo caso (mobbing verticale) l’autore delle condotte vessatorie è il datore di lavoro, nel secondo è il collega, rispetto al quale non necessariamente la vittima deve essere collocata in una posizione di subordinazione.

Tale fenomeno (dall’anglosassone “to mob”: attaccare, aggredire in massa) è stato approfondito da Heinz Leymann che, definendolo una vera e propria patologia dell’organizzazione aziendale, ne ha delineato comportamento tipico e tratti caratteristici di persecutore e vittima.

Diventa persecutore colui che metta in atto comportamenti (più o meno apertamente) diretti a distruggere socialmente e psicologicamente il lavoratore, fino ad indurlo a licenziarsi o a creare le condizioni idonee al licenziamento senza l’alea della vertenza sindacale.
Il perseguito è invece la persona che assurge al ruolo di vittima.

I soggetti maggiormente esposti sono: neoassunti, data l’estraneità al gruppo precostituito; anziani, data la maggiore onerosità in termini di costi aziendali; esuberi, data la loro superfluità all’interno della compagine aziendale; persone abili e capaci, perché vissute come soggetti potenzialmente pericolosi e idonei a mettere in risalto la mediocrità o l’inattività altrui; diversi, in quanto voci fuori dal coro; persone oneste, in quanto difficilmente corruttibili o inducibili a compromessi.

Oltre agli studi di Leymann, il più strumento per lo studio del fenomeno è il questionario Lipt, la cui validità, universalmente riconosciuta, è stata consacrata anche da Harald Ege, tra i maggiori esperti in materia in Italia, che lo ha utilizzato per procedere alla valutazione e quantificazione del danno da mobbing.

Secondo il “metodo Ege 2002“, da anni accreditato presso molteplici tribunali, le condizioni che si devono verificare perché si possa parlare di mobbing sono sette:

  1. ambiente: conflitto sul posto di lavoro;
  2. frequenza: almeno alcune volte al mese;
  3. durata: per almeno sei mesi;
  4. tipo di azioni: pluralità di attacchi (isolamento sistematico, cambiamento delle mansioni, lesioni della reputazione professionale e privata, violenza o minacce);
  5. dislivello tra antagonisti: inferiorità della vittima;
  6. andamento a fasi successive: sempre in crescendo;
  7. intento persecutorio: disegno ben preciso mirante alla provocazione deliberata di sofferenze finalizzate alì indurrer la vittima ad adottare un certo comportamento (ad es.: licenziamento).