Firme digitali ed il ruolo dei certificatori

Processi di e-business e garanzie sulle transazioni e gli atti commerciali. La firma digitale corrisponde a questo bisogno fornendo una risposta certa sulla provenienza dei documenti elettronici

Nel nostro paese il legislatore si è mosso d’anticipo rispetto agli altri Paesi europei, e ha definito una normativa apposita per la firma digitale fin dal 1997, quando con la c.d. “Legge Bassanini”, veniva sancito che il documento informatico ha lo stesso valore legale di un documento cartaceo e che la firma digitale veniva equiparata a tutti gli effetti alla firma autografa.

Nel tempo la normativa si è arricchita di vari contributi, fino all’ultimo DPCM del 13 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. del 27 aprile 2004, con il quale si definiscono le nuove “Regole Tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici”.

Dal giugno 2003 per le aziende è scattato l’obbligo di inviare solo per via telematica gli atti societari al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio. È stato il primo passo sancito per legge, volto a diffondere realmente l’utilizzo della firma digitale.

Hanno valore legale la corrispondenza, i contratti, gli ordini, ed in generale i documenti inviati per via telematica su cui viene apposta la firma digitale.

Soffermiamoci un attimo sul concetto di firma digitale. Esiste una differenza tra firma digitale e firma elettronica? Forse perché alla base c’è comunque una sequenza di “bit”, molto spesso si ha la tendenza a confondere questi due tipi di firme, posti in calce ad un documento scambiato per via telematica.

In realtà si tratta di due cose molto diverse e che hanno valenze giuridiche assolutamente differenti.La normativa stabilisce che con il termine firma elettronica si definisca semplicemente il fatto che qualcuno abbia apposto la propria firma, o anche uno pseudonimo, ad un certo documento in un determinato momento. Questa è la firma elettronica debole, redatta senza rispettare requisiti tecnici e organizzativi di sicurezza previsti invece per quella digitale. Il documento redatto con questa firma è equiparato all’equivalente cartaceo, ma ai fini giuridici la sua efficacia probatoria sarà liberamente valutata dal giudice.