La sicurezza dei dati “sensibili” è un argomento fondamentale della disciplina della privacy, ad essa è dedicato l’intero Titolo V del decreto legislativo 196/2003, dall’articolo 31 al 41 più l’allegato B che disciplina in modo pratico l’applicazione della normativa.
Gli adempimenti a carico del titolare del trattamento possono essere divisi in linea generale in due gruppi principali:
Le misure minime di sicurezza variano a seconda che il trattamento avvenga o no con l’ausilio di strumenti elettronici. Nel caso di trattamento senza strumenti elettronici (articolo 35 e nella parte finale dell’allegato B) le misure sono finalizzate al controllo e alla custodia dei dati, per tutto il ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali sono stati raccolti.
L’individuazione dell’ambito di trattamento dei dati, i singoli incaricati e il trattamento loro consentito deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale; è necessario prevedere una procedura di conservazione degli atti e dei documenti contenenti dati personali, nonché la creazione di archivi ad accesso selezionato. Le persone ammesse ai suddetti archivi devono essere autorizzate, identificate e registrate.
Le misure minime necessarie nel caso di trattamento di dati con strumenti elettronici sono elencate nell’articolo 34.
Il trattamento di dati personali attraverso elaboratori elettronici è consentito solo ai soggetti che risultano in possesso di apposite credenziali di autenticazione. Queste possono consistere in un codice identificativo, esempio una parola chiave login e password in possesso del solo incaricato, una caratteristica biometrica dello stesso, una tessera magnetica o un codice di sblocco del sistema di accesso in possesso del solo incaricato.
La parola chiave, come specificato nell’allegato B, deve essere composta da almeno 8 caratteri (nel caso in cui il sistema preveda un numero di caratteri inferiore, con il massimo consentito), non deve contenere alcun riferimento che riconduca con facilità all’addetto e deve essere modificata ogni 6 mesi (3 mesi se si tratta dati sensibili o giudiziari).
Le credenziali di autenticazione devono essere assegnate singolarmente ad ogni incaricato e devono essere disattivate se non utilizzate per 6 mesi o nel caso venga meno l’incaricato identificato con la credenziale. In altre parole: nel caso in cui l’incaricato venga cambiato di ruolo, la sua credenziale non può essere trasferita al nuovo addetto, ma deve essere disattivata e creata una nuova per il sostituto.
L’incaricato del trattamento deve essere informato dal titolare del trattamento circa l’importanza della segretezza e della conservazione delle credenziali, inoltre il titolare deve individuare per iscritto i soggetti che devono conservare e custodire le credenziali di autenticazione, che sono tenuti ad informarlo circa l’eventuale diffusione delle stesse dovuta a situazioni di emergenza.