Entrare nel mondo del lavoro, uscirne, cambiare azienda. Sono queste, e molte altre, le situazioni che la nostra vita in ambito lavorativo, può riservarci. Tutte, in ogni caso, hanno in comune un fattore: il contratto. Ogni regolare assunzione in un contesto aziendale, infatti, come specificato dalla legge dev’essere ratificato da un contratto, il quale può essere di diverse tipologie ma che, comunque, va sempre registrato presso l’ufficio di collocamento. Come già detto, quindi, le categorie di contrattualizzazione sono molteplici.
Ogni contratto, però, a qualsiasi categoria esso appartenga, deve contenere dei punti precisi, che l’azienda è tenuta a comunicare al lavoratore:
Definiti i parametri comuni a tutti i tipi di assunzioni, è il caso di operare una distinzione fra le diverse categorie contrattuali.
Le parti che stipulano il contratto arrivano a definire che il lavoratore, con questa categoria di assunzione, è tenuto ad offrire le prestazioni professionali solamente in precise fasce orarie della giornata, naturalmente più ridotte rispetto ai lavoratori normali. Il contratto Part-Time, come tutte le altre forme contrattuali, va redatto in forma scritta, nella quale vanno specificate la retribuzione e le fasce orarie di lavoro del dipendente.
Il periodo di tempo del contratto ad assunzione Part-Time può essere definito su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale ed ogni modifica al testo scritto del contratto, in ogni suo punto, dovrà essere approvata dal lavoratore. Alla scadenza dei termini contrattuali, l’impresa, nell’ambito della percentuale del 2% valuterà positivamente la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei 7 anni.